Nessuna prescrizione di tutela dell’uso civico nel provvedimento commissariale (TAR Calabria n. 1446 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta è riservato alle parti del giudicato, mentre il terzo è legittimato solo alla impugnazione con il rito ordinario ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Il commissario, chiamato a concludere il procedimento con provvedimento espresso, non può apporre una prescrizione che condizioni l’efficacia del titolo autorizzativo all’esito del giudizio pendente innanzi al Commissario per gli usi civici, poiché la proposizione dell’opposizione interrompe l’iter di verifica demaniale e già paralizza gli effetti delle delibere comunali di accertamento della qualitas soli. Una siffatta prescrizione si risolverebbe in una limitazione imperativa della sfera giuridica del privato priva dei presupposti legali, non potendo la libera autolimitazione dell’operatore assurgere a contenuto necessario del provvedimento commissariale.
Il Fatto
La Regione Calabria propone reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso la relazione conclusiva del commissario ad acta nominato per l’ottemperanza alla sentenza che aveva accertato il silenzio regionale sul riesame con valenza di rinnovo di una AIA relativa a un impianto di smaltimento rifiuti. Il commissario, nel rilasciare il provvedimento, ha omesso di inserire la prescrizione invocata dalla Regione: subordinare l’inizio dell’attività al previo accertamento della qualitas soli da parte del Commissario per gli usi civici, dinanzi al quale pende il giudizio sulla natura dei terreni.
La Regione deduce la necessità del bilanciamento tra l’interesse della società e la tutela del vincolo civico, richiamando la legge regionale in materia di usi civici e il rischio di nullità degli atti di disposizione su suoli non ancora accertati. Resistono la società, che chiede la sospensione del reclamo per la pendenza del giudizio civile, e il Comune di Tortora, che si costituisce per sostenere le ragioni del reclamo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio estromette il Ministero dell’Ambiente, affermando che gli effetti degli atti del commissario ad acta si imputano all’amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice e non perché il commissario sia organo straordinario della stessa, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2021. Dichiara poi inammissibile l’intervento del Comune, estraneo al giudizio di merito, al quale resta la via dell’art. 29 c.p.a..
Rigetta l’istanza di sospensione, escludendo la pregiudizialità del giudizio innanzi al Commissario per gli usi civici, già negata nella sentenza di nomina. La sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c. si risolverebbe in una parentesi di stasi senza garanzia di definizione nel breve termine.
Nel merito, il reclamo è infondato. La questione della rilevanza del contenzioso era già stata affrontata: in mancanza di una disposizione che preveda interruzione o sospensione, il procedimento deve comunque concludersi. L’art. 15 della legge regionale n. 18/2017 disciplina la fase di approvazione regionale degli accertamenti comunali, ma il comma 3 è neutralizzato dal contenzioso, che impedisce all’istruttoria di divenire definitiva.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’opposizione innanzi al Commissario degli usi civici instaura una vera controversia giurisdizionale, indipendente dal procedimento amministrativo. Da ciò deriva che una prescrizione di congelamento degli effetti dell’autorizzazione si tradurrebbe in una limitazione imperativa della sfera giuridica della società pur in difetto dei presupposti legali. La volontà della società di non avviare l’attività fino alla definizione del contenzioso resta libera scelta dell’operatore, non contenuto dovuto dell’atto commissariale. Il reclamo è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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