Opzione donna riservata alle lavoratrici senza requisiti del regime retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10382 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 9, d.l. n. 243/2004 non attribuisce alle lavoratrici che ne abbiano titolo un diritto di opzione per il calcolo contributivo svincolato dalle condizioni soggettive di accesso. La facoltà di liquidare il trattamento di anzianità secondo il sistema contributivo, con i requisiti ridotti ivi previsti, spetta esclusivamente alle lavoratrici che, al momento della domanda, non possiedano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal regime retributivo. La norma non disciplina il quantum della pensione, ma introduce un’agevolazione temporale nell’accesso al trattamento, in funzione di contenimento della spesa previdenziale. Ne consegue che la lavoratrice già in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità con il metodo retributivo non può invocare l’applicazione del metodo contributivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto all’Inps la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità mediante applicazione del metodo contributivo, per aver esercitato la c.d. opzione donna ai sensi dell’art. 1, comma 9, d.l. n. 243/2004. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 342/2018, aveva confermato la pronuncia.
Secondo il giudice d’appello il calcolo retributivo operato dall’Istituto era corretto, perché l’opzione e il connesso metodo contributivo non erano invocabili da chi, al tempo della domanda di pensionamento, aveva già maturato i requisiti di età e di contribuzione sufficienti per la pensione di anzianità secondo le norme previgenti. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della norma, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. È pacifico in fatto che, al momento della domanda di pensione, la ricorrente avesse maturato sia il requisito anagrafico sia quello contributivo necessari al riconoscimento della pensione di anzianità calcolata con il metodo retributivo.
Su tali presupposti, la Corte ha confermato la lettura restrittiva della disposizione offerta dal giudice d’appello. L’art. 1, comma 9, d.l. n. 243/2004 abilita al trattamento di anzianità con il sistema contributivo le sole lavoratrici che intendano accedere al pensionamento in via anticipata, in mancanza dei requisiti fissati dall’art. 1, comma 6, d.l. n. 243/2004. Il testo della norma conferma questa lettura, subordinando la facoltà alle lavoratrici che optino per una liquidazione secondo le regole del calcolo contributivo.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento — Cass. n. 30263/2022 — reso in un caso assimilabile, in cui la parte privata, già in possesso dei requisiti per il pensionamento retributivo, pretendeva l’applicazione del sistema contributivo. A quel precedente è stata data continuità, affermandosi che la norma non riguarda il quantum della pensione, ma concede un’agevolazione temporale nell’attribuzione del trattamento rispetto ai criteri più rigidi introdotti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo soccombenza. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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