Occupazione di area privata e sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio (C.G.A.R.S. n. 88 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative che dispongono la chiusura dell’esercizio commerciale per occupazione di suolo non si applicano alle aree private non adibite a pubblico transito, perché le fattispecie sanzionatorie sono soggette a tipicità e determinatezza e non ammettono integrazione analogica ex art. 1, primo comma, legge n. 689/1981, in applicazione dell’art. 25 Cost. L’art. 20 cod. strada presuppone aree pubbliche o destinate alla pubblica viabilità, presupposto escluso dal dislivello e dalla scalinata che separano l’area condominiale dal marciapiede. La clausola che consente la chiusura «per ogni luogo» richiede una motivazione sui motivi di sicurezza pubblica, non sostituibile dalla doverosità del provvedimento, poiché l’art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 attribuisce al Sindaco una facoltà e non un obbligo. Il pagamento delle pregresse sanzioni ha efficacia meramente estintiva e non confessoria, quindi non integra la recidiva.

Il Fatto

Il titolare di un bar gelateria impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività per cinque giorni, unitamente al presupposto verbale, nella parte relativa all’occupazione dell’area antistante l’esercizio con tavoli e arredi. Il giudice di pace declinava la giurisdizione e la causa era riassunta davanti al TAR, dove il ricorrente estendeva l’impugnazione a un secondo provvedimento di chiusura adottato nelle more.

Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo i provvedimenti espressione di potere vincolato e comunque irrilevante la natura privata dell’area, assimilabile per legge alla strada. Proponeva appello il soccombente, contestando l’applicazione della disciplina sull’occupazione di suolo pubblico e la valorizzazione delle precedenti sanzioni pecuniarie quali indici di recidiva.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ritiene l’appello fondato, precisando anzitutto che la prima determinazione si fondava sull’art. 20 cod. strada, nella versione ratione temporis applicabile. Tale norma presuppone aree pubbliche o destinate alla pubblica viabilità, presupposto che nella specie non ricorre.

Lo stato dei luoghi è decisivo: l’area appartiene a un condominio che ne ha concesso l’utilizzo esclusivo all’appellante ed è sopraelevata rispetto al marciapiede, cui è collegata da una scalinata di sei gradini. Il dislivello dimostra una separazione netta tra il percorso pedonale pubblico e l’area soprastante, escludendo la presunzione di un uso civico di passaggio e sosta.

Esclusa l’applicabilità dell’art. 20 cod. strada, la Corte perviene alla stessa conclusione per l’art. 21 del regolamento comunale, che presuppone la demanialità dell’area, smentita dallo stesso riconoscimento della sua natura privata contenuto nel provvedimento impugnato. Trattandosi di norma sanzionatoria, essa è soggetta a stretta interpretazione: il principio di legalità impone tipicità e determinatezza ed esclude l’analogia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato n. 1956 del 2023, n. 5883 del 2018, n. 4141 del 2010).

Quanto alla clausola che consente la sanzione «per ogni luogo» per motivi di sicurezza pubblica, la Corte ne ammette l’astratta applicabilità alle aree private, ma rileva la carenza di motivazione: il Comune non ha indicato perché l’apposizione di arredi su un’area sopraelevata costituisse pericolo per la sicurezza. Né vale la doverosità sostenuta in sentenza, poiché la norma attribuisce al Sindaco una facoltà e non un obbligo, con conseguente necessità di un adeguato impianto argomentativo.

Infine, il pagamento delle precedenti sanzioni non è decisivo: ha funzione meramente estintiva dell’illecito e valore non confessorio, come si desume dal riquadro del verbale che indica la somma per estinguere la violazione. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e gli atti impugnati annullati, con condanna del Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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