Revoca illegittima e consumazione del potere di autotutela edilizia (TAR Sicilia n. 4308 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di secondo grado che, pur denominato revoca, trovi il proprio presupposto nella pretesa illegittimità dell’atto ampliativo e non in una rivalutazione dell’interesse pubblico, va qualificato come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e soggetto al relativo termine ragionevole. Decorso inutilmente tale termine, senza che ricorrano le deroghe del falso documentale penalmente rilevante o del dolo del privato, l’autotutela è illegittima. Il principio di consumazione del potere, elaborato con riferimento all’annullamento giurisdizionale, opera anche in assenza di una pronuncia del giudice amministrativo, a tutela del legittimo affidamento ingenerato dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Comune un’autorizzazione edilizia per la manutenzione straordinaria di un immobile, comprensiva della realizzazione di un ingresso carrabile in prossimità di un incrocio. Seguiva un primo annullamento in autotutela, a sua volta rimosso con successiva determinazione che provocava la reviviscenza del titolo edilizio. Il ricorrente riprendeva e completava i lavori.
A distanza di tempo, l’Amministrazione avviava un nuovo procedimento di autotutela, motivato da una segnalazione anonima, e adottava la revoca della precedente determinazione, seguita da un’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, e chiedeva l’indennizzo o il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., e affronta in via prioritaria la qualificazione giuridica dei provvedimenti intervenuti. Ricostruisce la distinzione tra revoca e annullamento d’ufficio: la prima si fonda su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; il secondo presuppone l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies e incontra un limite temporale.
Poiché la revoca impugnata era giustificata dal contrasto del passo carrabile con l’art. 46 d.P.R. n. 495/1992 e con l’art. 3 del Regolamento comunale, e dunque dalla pretesa illegittimità del titolo, il Collegio riqualifica l’atto come annullamento ex art. 21-nonies, prescindendo dal nomen iuris adottato dal Comune. Da qui la violazione del termine ragionevole, essendo il provvedimento intervenuto oltre il termine previsto, decorrente dalla data dell’atto annullato e computata anche la sospensione emergenziale.
Il Collegio esclude l’operatività delle deroghe richiamate da Cons. Stato, Sez. V, n. 3940 del 2018: i presupposti del titolo edilizio non erano mutati e risultavano anzi accertati dalla Polizia Municipale. Sul piano dell’inesauribilità del potere amministrativo, richiama il principio del one shot temperato elaborato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3480 del 2022: l’Amministrazione deve riesaminare l’affare una sola volta, con definitiva preclusione di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato.
Tale limite opera anche in mancanza di un giudicato di annullamento, venendo in rilievo la tutela del legittimo affidamento. Il potere del Comune doveva quindi ritenersi esaurito all’esito della determinazione che aveva già rimosso il precedente annullamento. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati.
Le domande di indennizzo e di risarcimento vengono invece respinte: il ricorrente non ha provato l’ammontare dei costi e dei danni, limitandosi a richiedere genericamente il ristoro del costo delle opere e del ripristino. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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