Responsabilità del Comune per ordinanza contingibile senza termine e danno da occupazione (TAR Sicilia n. 3040 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente che degrada il diritto di proprietà senza prevedere un termine finale di efficacia è illegittima, perché non risponde al requisito della temporaneità. L’adozione di un siffatto provvedimento, in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, integra colpa inescusabile dell’ente locale. Il Comune risponde quindi, a norma dell’art. 30 c.p.a., del danno cagionato al proprietario dalle opere autorizzate ed eseguite in forza dell’atto poi annullato. Il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento rende conclamata l’illegittimità dell’atto e consente la tutela risarcitoria autonoma.

Il Fatto

Con l’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 1 del 5.1.2022 il Comune di Randazzo autorizzava un privato a realizzare una pista carrabile su un fondo di proprietà delle ricorrenti, ordinando a queste ultime la rimozione dei manufatti ostativi e prevedendo, in difetto, l’esecuzione coattiva.

Le proprietarie impugnavano l’atto con due distinti ricorsi, definiti dal TAR Catania con le sentenze di annullamento n. 1864/2023 e n. 2066/2023, divenute definitive. Nelle more, le demolizioni e le trasformazioni erano già state realizzate, con pregiudizio del fondo. Il Comune non disponeva il ripristino né risarciva. Le ricorrenti proponevano allora azione esclusivamente risarcitoria ex art. 30 c.p.a., chiedendo in via prioritaria il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’illegittimità del provvedimento e la ritiene conclamata per effetto del giudicato formatosi sulle due sentenze di annullamento. Su tale presupposto si fonda la domanda risarcitoria.

Quanto al danno, il Tribunale lo ricava dalla perizia di parte allegata al ricorso, cui riconosce obiettivo valore probatorio. Il nesso di causalità tra atto illegittimo e pregiudizio è confermato dalla comunicazione di fine lavori inviata dal controinteressato il 23.2.2022.

Sul versante soggettivo, la Corte rileva che l’annullamento era stato disposto, tra l’altro, perché l’ordinanza “mancava di un termine e/o condizione di conclusione” e dunque non era temporanea, ma determinava una degradazione definitiva del diritto di proprietà. Poiché esisteva un formante giurisprudenziale univoco nel senso dell’illegittimità delle ordinanze contingibili prive di termine finale (richiamate le sentenze del TAR Sicilia – Palermo n. 1603/2020, del TAR Campania – Salerno n. 11/2016 e del TAR Toscana n. 1542/2010), l’errore del Comune è inescusabile e genera responsabilità patrimoniale dell’ente.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è condannato al risarcimento per equivalente del valore venale dell’area occupata e all’esecuzione di specifici interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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