Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e atto confermativo qualificato (TAR Sicilia n. 3039 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un atto che l’amministrazione qualifichi come mera comunicazione di avvio del procedimento è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando sopravvenga un successivo provvedimento che, previa ulteriori verifiche istruttorie, chiuda negativamente il procedimento e non venga impugnato. Il Giudice rileva d’ufficio la sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 73 c.p.a. e concede alle parti termine per memorie. Non è atto meramente confermativo il provvedimento adottato dopo nuove verifiche istruttorie, che assume autonoma portata lesiva e va impugnato autonomamente. La mancata contestazione di tale atto preclude definitivamente la possibilità di realizzare gli interventi. La compensazione integrale delle spese è giustificata dall’assenza di contributo causale del ricorrente alla sopravvenienza.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di presidente di un’associazione sportiva, ha impugnato la nota del Comune di Catania con la quale sono state annullate in autotutela e/o dichiarate inammissibili numerose CILA asseverate relative a interventi edilizi. Il Comune si è costituito deducendo che la nota impugnata costituiva semplice comunicazione di avvio del procedimento e non atto provvedimentale.

All’udienza pubblica del 11 luglio 2024 il Collegio ha dato avviso ex art. 73 c.p.a. del rilievo d’ufficio di una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito dell’adozione della nota prot. n. 53894 del 31.01.2023. Con ordinanza n. 2709/2024 sono stati concessi termini per osservazioni scritte e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva preliminarmente che lo stesso ricorrente ha dubitato della natura provvedimentale dell’atto gravato. Tuttavia l’impugnazione immediata è stata determinata dall’espressa indicazione, contenuta nell’atto, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso. Pertanto il Comune non può eccepire l’inammissibilità per difetto di lesività immediata, in applicazione del principio generale di cui all’art. 157, terzo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

È però sopravvenuto il provvedimento prot. n. 53894 del 31.01.2023, con il quale il Comune, svolte le ulteriori verifiche istruttorie, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità, chiudendo negativamente il procedimento e diffidando dall’esecuzione dei lavori. Tale atto non è mai stato impugnato. Ne consegue che la possibilità di eseguire gli interventi è ormai preclusa da quel provvedimento.

Il Collegio esclude che il ricorrente possa dedurre la mancata conoscenza dell’atto. La sua produzione in giudizio il 02.02.2023 determina una presunzione di conoscenza, in base all’onere di diligente consultazione del fascicolo da parte del patrocinatore.

Quanto alla tesi dell’atto meramente confermativo, il Collegio la ritiene non meritevole di accoglimento. Il provvedimento è stato adottato soltanto dopo lo svolgimento di ulteriori verifiche istruttorie, circostanza che ne esclude in radice la natura meramente confermativa. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono integralmente compensate, non avendo il ricorrente dato alcun contributo causale alla sopravvenienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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