Obbligo di provvedere sulla riclassificazione urbanistica dopo la decadenza del vincolo espropriativo (TAR Sicilia n. 3558 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione per inutile decorso del termine di efficacia produce nello strumento urbanistico un vuoto di disciplina che l’Amministrazione comunale è tenuta a colmare. Il proprietario dell’area è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio della funzione di governo del territorio e l’istanza di riclassificazione non evasa entro il termine normativo genera un silenzio-rifiuto impugnabile. L’obbligo di provvedere con atto espresso sussiste anche quando l’istanza sia inaccoglibile o manifestamente infondata, dovendo l’Ente motivare la decisione. Non vale a escludere il silenzio inadempimento l’adozione di atti infraprocedimentali, quale la comunicazione di avvio del procedimento, poiché solo il provvedimento definitivo soddisfa l’interesse alla risposta esplicita.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno in Acireale, frazione Guardia, alcune cui particelle risultano campite dal vigente strumento urbanistico in parte come strada di P.R.G. e in parte in zona “IC” — Attrezzature d’interesse comune e per servizi di uso pubblico. Assunta l’intervenuta decadenza dei vincoli per decorso del termine quinquennale, la società ha diffidato il Comune a riclassificare le aree con istanza dell’11 giugno 2025.
Non avendo l’Ente dato alcun riscontro, la ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna alla definizione della destinazione urbanistica. Costituitosi, il Comune ha dedotto l’avvenuta adozione, in data 10 ottobre 2025, della comunicazione di avvio del procedimento e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla nozione di silenzio inadempimento: esso non discende da qualsivoglia inerzia, ma dalla mancata conclusione nel termine dovuto di un procedimento avviato o dalla mancata evasione di un’istanza che solleciti l’esercizio di pubblici poteri, in presenza di un obbligo di provvedere. La violazione di tale obbligo rileva a prescindere dal contenuto discrezionale o meno dell’atto (Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022).
Sul piano sostanziale, la Corte afferma che la decadenza del vincolo espropriativo determina un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare, con un vero e proprio obbligo di integrazione del piano regolatore. Il proprietario vanta un interesse legittimo pretensivo all’adozione dei provvedimenti urbanistici necessari, con formazione del silenzio-rifiuto decorso inutilmente il termine (T.A.R. Molise n. 48 del 2023).
Il Collegio richiama l’insegnamento per cui, a prescindere da specifiche norme, l’obbligo di pronuncia espressa sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale lo impongano, in ossequio al dovere di buona amministrazione (art. 97 Cost.), allorché all’autorità sia affidata una potestà e non una mera facoltà (T.A.R. Veneto n. 29 del 2022).
La Corte distingue poi i vincoli conformativi, esterni allo schema ablatorio, non soggetti a decadenza quinquennale e privi di dovere di ritipizzazione, dai vincoli espropriativi, la cui decadenza comporta l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica. Anche a fronte di vincoli conformativi, la portata generale dell’obbligo di risposta resta imposta dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone il provvedimento espresso anche in caso di manifesta infondatezza.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il Tribunale la respinge: la comunicazione di avvio del procedimento è atto infraprocedimentale inidoneo a impedire la formazione del silenzio, poiché solo il provvedimento definitivo soddisfa l’interesse azionato (Cons. Stato, sez. V, n. 2184 del 2014; T.A.R. Lazio n. 5909 del 2018; T.A.R. Veneto n. 101 del 2020). Il ricorso è quindi accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, il Comune deve provvedere entro 120 giorni. Resta ferma la discrezionalità dell’Ente nella scelta della destinazione (T.A.R. Campania n. 1524 del 2023). Nominato commissario ad acta il direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con spese a carico del Comune.
Nota della Redazione
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