Offerta ambigua su ore aggiuntive di coordinamento e insindacabilità della disparità (TAR Lombardia n. 180 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’offerta tecnica deve rendere determinabile il contenuto dell’impegno negoziale assunto dal concorrente. Ove il concorrente, in relazione a un criterio premiale, non indichi il numero di ore aggiuntive annuali messe a disposizione della stazione appaltante e il dato non sia desumibile dall’offerta né dalla legge di gara, la commissione legittimamente attribuisce il punteggio zero e non è tenuta ad attivare il soccorso procedimentale, che non può integrare l’offerta né attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa. Il concorrente non può inoltre invocare la disparità di trattamento rispetto a un altro offerente, a fronte di un’offerta parimenti ambigua e indeterminabile, non essendo consentito reclamare in proprio favore l’estensione di un’eventuale illegittimità.

Il Fatto

Il Comune di Vigevano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa e scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata aggiudicata a una società cooperativa sociale. La ricorrente, mandante di un raggruppamento collocatosi al settimo posto, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara dolendosi, tra l’altro, del punteggio ottenuto sul sub-criterio D.1, relativo alle ore aggiuntive annuali dedicate al coordinamento tramite i referenti operativi.

La commissione aveva attribuito a tale sub-criterio zero punti, ritenendo l’offerta indeterminata. La ricorrente ha contestato l’illogicità della valutazione, la violazione dell’autovincolo stabilito in un verbale di gara e la doverosità del soccorso istruttorio; con motivi aggiunti ha dedotto la disparità di trattamento rispetto a un altro concorrente, cui era stato riconosciuto un punteggio pur avendo indicato le ore su base settimanale. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il disciplinare di gara non presenta margini di ambiguità nel richiedere ai concorrenti l’indicazione del numero di ore aggiuntive annuali dedicate al coordinamento. L’offerta della ricorrente, invece, non indica tale numero, ma si limita a dichiarare l’intento di attribuire a ciascun referente un orario a tempo pieno su base settimanale.

Anche a voler superare i dubbi espressi dall’amministrazione in ordine al soggetto sul quale gravano gli oneri, l’offerta resta oggettivamente ambigua: manca l’indicazione del numero di settimane da considerare per il calcolo delle ore aggiuntive. Tale dato non è desumibile dall’offerta tecnica, che richiama genericamente le ore annue, né dalla legge di gara. La durata contrattuale copre un arco di tempo che ricomprende più settimane e l’attività di coordinamento non è necessariamente collegata allo svolgimento delle lezioni.

Neppure il richiamo al calendario scolastico offre un dato univoco, poiché la durata varia per ordine e grado degli istituti e per l’autonomia delle istituzioni scolastiche: le stesse offerte di altri concorrenti indicano numeri diversi di settimane. Il Collegio sottolinea che il numero complessivo di ore è stato quantificato solo in discussione e in modo palesemente sproporzionato, circostanza che conferma l’insostenibilità della tesi.

Richiamando la giurisprudenza secondo cui è ammissibile un’attività interpretativa dell’offerta purché si giunga a esiti certi, il Tribunale conclude che nel caso di specie a tali esiti non si può pervenire. Legittimamente, dunque, la commissione ha attribuito zero punti, senza violare alcun autovincolo, posto che l’attribuzione proporzionale del punteggio presuppone un valore determinato o determinabile. Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio richiama il costante orientamento per cui nessuno può invocare illegittimità a sé favorevoli sull’esempio di provvedimenti illegittimi adottati verso terzi.

L’indeterminatezza dell’offerta esclude infine il soccorso procedimentale, esperibile solo nel rispetto del divieto di integrazione dell’offerta e senza attingere a fonti di conoscenza estranee. La reiezione dei motivi assorbe le ulteriori censure e comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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