Divieto di detenzione di armi e conflittualità familiare: legittimo il provvedimento prefettizio (TAR Sardegna n. 422 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi l’ordinamento limita la diffusione degli strumenti di offesa: i provvedimenti autorizzativi costituiscono eccezione rispetto a un divieto generale e non esprimono un diritto soggettivo. Non esiste una posizione soggettiva piena e tutelabile all’ottenimento o al mantenimento del titolo abilitativo. L’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su comportamenti o situazioni privi di rilievo penale, incompatibili con la buona condotta richiesta, senza necessità di un abuso accertato né di un giudizio di pericolosità sociale. Il divieto di detenzione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e persegue la sicurezza e l’incolumità collettiva; l’apprezzamento discrezionale è sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà e resta autonomo rispetto alle determinazioni del giudice penale.
Il Fatto
A seguito di un alterco con una donna, nel quale era coinvolta anche la sorella del ricorrente, le parti presentavano querele reciproche per lesioni personali. Sulla base della querela sporta nei suoi confronti, il Prefetto avviava il procedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi. Le querele venivano successivamente rimesse da tutte le parti.
Ciononostante, dopo oltre un anno dai fatti, il Prefetto adottava il divieto di detenzione di armi e munizioni, fondandolo sulla querela e su un’annotazione dei Carabinieri che riferiva la persistenza dei motivi di conflitto. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di motivazione: il giudizio di inaffidabilità sarebbe stato espresso senza istruttoria sull’effettiva realtà dei rapporti e a distanza di oltre un anno dai fatti. Si costituiva il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal quadro normativo: l’art. 39 r.d. n. 773/1931 consente il divieto di detenere armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, mentre l’art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931 prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Su questa base richiama l’orientamento secondo cui i titoli abilitativi restano deroghe al divieto generale sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, con richiamo alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
Il giudizio di non affidabilità può essere fondato anche su comportamenti non costituenti reato, purché incompatibili con la buona condotta, comportando una erosione anche minima dell’affidabilità nell’uso delle armi. Non occorre un abuso accertato né un giudizio di pericolosità sociale. In sede di revoca l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere ampiamente discrezionale, basato su fatti anche privi di rilievo penale e persino indipendenti dalla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non risulti illogico o arbitrario e sia adeguatamente motivato.
Il provvedimento non ha finalità sanzionatorie ma natura cautelare e preventiva: persegue l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva, che nel dubbio prevale sull’interesse ludico-sportivo del richiedente. Chi detiene armi deve essere non solo privo di precedenti negativi, ma anche al di sopra di ogni sospetto o indizio sfavorevole, tenendo una condotta irreprensibile e immune da mende anche remote.
Nel caso concreto il giudizio di inaffidabilità non risulta illogico né arbitrario. La querela riferiva minacce gravi, con l’intenzione di sparare al figlio della querelante, ed era corredata da referto medico e dalle schermate delle conversazioni, testimonianza di un clima di aperta conflittualità esteso ad altri membri delle famiglie. Nonostante la remissione, il procedimento penale per lesioni risultava ancora in corso. Il Tribunale ritiene irrilevante, per il principio tempus regit actum, la nota di aggiornamento dei Carabinieri riferita a epoca successiva e distante dai fatti.
L’apprezzamento dell’Amministrazione resta autonomo rispetto all’esito del penale ed è legittimo anche in caso di archiviazione, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata. Il ricorso è quindi infondato; le spese sono compensate stante la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.