Esclusione per mancato rapporto di genere e improcedibilità per revoca del bando (TAR Lombardia n. 1272 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del bando di gara determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, venendo meno la possibilità di conseguire il bene della vita ambito. Ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale, la domanda di partecipazione deve ritenersi illegittimamente esclusa solo ove il ricorso risulti fondato. L’art. 47, comma 2, del d.l. n. 77/2021 introduce una causa di esclusione che integra dall’esterno il bando e impone agli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di produrne copia, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda. La disciplina speciale dettata per l’attuazione del PNRR non è derogabile invocando le cause di esclusione della direttiva 2014/24/UE, che opera su un piano distinto.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura ristretta indetta dal Politecnico di Milano per l’assegnazione dei lavori di bonifica di un’area cittadina, del valore stimato di oltre diciannove milioni di euro. Con provvedimento del 15.11.2023 l’amministrazione la escludeva dalla gara, rilevando che, in esito al soccorso istruttorio, l’operatore aveva trasmesso il rapporto periodico sulla situazione del personale solo successivamente, e non già al momento della domanda, come richiesto dall’art. 47 del d.l. n. 77/2021 per le società con più di cinquanta dipendenti.

La ricorrente impugnava l’esclusione e gli atti di gara con cinque motivi, deducendo violazione della normativa richiamata, dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione, nonché della direttiva 2014/24/UE. Nel corso del giudizio il Politecnico revocava il bando, pubblicando l’avviso in GUUE, e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo. La ricorrente insisteva per l’accertamento della soccombenza virtuale e per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la revoca del bando comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. e), c.p.a.: con il ritiro dell’atto viene meno la stessa possibilità di ottenere l’aggiudicazione. La questione centrale, tuttavia, riguarda la richiesta di accertamento della soccombenza virtuale, che impone di verificare la fondatezza del gravame.

Il Tribunale precisa che oggetto della controversia non è l’ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, quanto piuttosto la produzione del rapporto in gara unitamente alla domanda di partecipazione, secondo la previsione dell’art. 47, comma 2, del d.l. n. 77/2021. La nota esplicativa del bando richiedeva espressamente tale produzione per le società con più di cinquanta dipendenti, ovvero una dichiarazione sostitutiva per gli operatori non tenuti.

La disposizione introduce una causa di esclusione che integra dall’esterno il bando di gara. Poiché la ricorrente non ha prodotto il rapporto al momento della presentazione della domanda, l’esclusione risulta legittima e adeguatamente motivata. Le prime, seconde, terze e quinte censure, esaminate congiuntamente per connessione, non sono pertanto fondate.

Quanto alla quarta censura, il Collegio ritiene non corretto il parametro evocato. L’art. 57 della direttiva 2014/24/UE non è conferente, perché il d.l. n. 77/2021 detta una disciplina speciale finalizzata all’attuazione del PNRR e adottata nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. a) e m), Cost.

In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, sotto il profilo virtuale, non fondato. La natura della controversia e l’esame delle questioni giuridiche giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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