Ordinanza sindacale contingibile e urgente e competenza ARPA sui campi elettromagnetici (C.G.A.R.S. n. 192 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco presuppone situazioni di pericolo effettivo, non tipizzate dalla legge, accertate mediante istruttoria adeguata e sorrette da congrua motivazione. Esso non può essere esercitato per sospendere i lavori di un impianto di telecomunicazioni quando l’ente tecnico competente, l’ARPA, abbia espresso parere favorevole, rimettendo a un momento successivo la sola verifica in concreto delle emissioni. In tal caso l’ordinanza sindacale si sostituisce illegittimamente all’ente deputato alla valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici. È illegittimo, inoltre, il provvedimento che omette di indicare il termine dell’ordine impartito.

Il Fatto

La società titolare dell’impianto presentava istanza al Comune e all’ARPA Sicilia per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare, ottenendo l’autorizzazione del Genio Civile ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001 e, dopo alcune vicende procedimentali, il parere radioprotezionistico preventivo favorevole dell’ARPA del 2 febbraio 2021.

Il Sindaco adottava poi un’ordinanza contingibile e urgente con cui disponeva la sospensione dei lavori, per asserite preoccupazioni sulle possibili ricadute dell’esposizione ai campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso contro quel provvedimento. Il Comune proponeva appello, deducendo travisamento del parere ARPA e sostenendo l’ampliamento dei poteri sindacali per effetto del d.l. n. 14/2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello, pur rilevando che l’ordinanza di sospensione è di fatto superata dall’ultimazione dei lavori. Da ciò sarebbe derivata l’improcedibilità del gravame, ma la Corte preferisce affermare che il provvedimento è illegittimo in sé, per i vizi già recepiti dal primo giudice. La decisione viene quindi assunta prescindendo dai profili di procedibilità e ammissibilità.

Nel merito, l’ordinanza si pone in contraddizione con il parere dell’ente deputato alla misurazione delle emissioni: essa dispone la sospensione dei lavori, mentre l’ARPA si era espressa favorevolmente, rimettendo solo a un momento successivo la verifica in concreto dei livelli di esposizione. Sotto questo profilo il provvedimento sindacale si sostituisce illegittimamente all’Ente competente: la valutazione sui rischi da campi elettromagnetici spetta all’ARPA e non al Sindaco.

La Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo. La loro sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, e solo in tal caso si giustifica la deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente. Occorrono, in altri termini, situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari.

Non è pertanto condivisibile il motivo fondato sul d.l. n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017: le modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 non hanno inciso su quel principio. Rimane altresì non contestabile la mancata indicazione del termine dell’ordine, in violazione delle regole generali dell’ordinamento. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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