Ordine di demolizione al nudo proprietario e decorrenza dei termini dalla notifica (C.G.A.R.S. n. 193 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva, avendo carattere reale, va emanato anche nei confronti del nudo proprietario e del proprietario che abbia concesso l’immobile in locazione, indipendentemente dalla sua responsabilità per l’abuso. Il termine per adempiere all’ordine e quello per impugnarlo decorrono solo dalla notifica al proprietario, non dalla notifica all’autore dell’abuso o al locatario, e l’eventuale rapporto parentale tra i due non fonda alcuna presunzione di conoscenza. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile, ma va annullato quando il termine per demolire non sia mai iniziato a decorrere per il destinatario. La pergotenda resta opera di edilizia libera solo se la tenda è elemento principale e la struttura un accessorio leggero: non integra tale qualificazione il manufatto di notevoli dimensioni, ancorato con opere cementizie, munito di pilastri e copertura in acciaio e di impianti autonomi.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile adibito a discoteca e ristorante, concesso in locazione, impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ingiunge la demolizione di una copertura realizzata dalla società locataria, qualificata come pergotenda di circa 17 metri per 10,40. L’ordine viene notificato dapprima solo alla società, poi anche al proprietario; successivamente la polizia municipale accerta l’inottemperanza.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respinge il ricorso, ritenendolo tardivo sul presupposto della conoscibilità dell’atto in ragione del rapporto parentale tra proprietario e amministratore della locataria. Il proprietario appella, deducendo la tempestività del ricorso, la natura pertinenziale dell’opera, l’assenza di responsabilità nell’abuso e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: gli ordini di demolizione hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario, applicandosi a chi si trova in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Tali principi valgono a maggior ragione per il proprietario locatore, che conserva il possesso, rispetto al locatario titolare della mera detenzione.
Da ciò deriva che solo dalla notifica al proprietario decorre il termine per adempiere e, correlativamente, quello per impugnare. Il primo motivo è quindi fondato: la sentenza che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso muoveva da una presunzione di conoscenza non ammessa, legata al solo rapporto parentale con l’autore dell’abuso. Il ricorso di primo grado era tempestivo.
Quanto al verbale di accertamento dell’inottemperanza, il Collegio ne conferma la natura endoprocedimentale e la non autonoma impugnabilità, ma rileva che, in assenza di notifica dell’ordine al proprietario, i tempi per l’accertamento non erano maturati: l’atto va pertanto annullato.
Il secondo motivo è infondato. Richiamato il parere dello stesso Consiglio, il Collegio esclude la qualificazione come pergotenda: la struttura non assicura protezione dal sole ma amplia la superficie dell’attività commerciale, non è di agevole rimozione, è dotata di impianti e arredi, presenta pilastri e copertura in acciaio ed è ancorata con opere cementizie non smontabili. Né ricorrono i presupposti dell’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, superando la superficie i 50 metri quadrati.
Il terzo motivo è infondato perché l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 prevede la legittimazione passiva del proprietario non responsabile senza richiedere l’accertamento della colpa. Il quarto e il quinto motivo sono respinti: in materia di repressione degli abusi edilizi si tratta di atti vincolati, che non richiedono comparazione con l’interesse privato né specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, e nessun affidamento è tutelabile nella conservazione di una situazione abusiva. L’appello è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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