Proteste dei residenti non giustificano sospensione dei lavori per impianto di telefonia (TAR Calabria n. 285 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ha carattere residuale e atipico ed è subordinato a presupposti tassativi di stretta interpretazione. Le proteste, anche reiterate, di un gruppo di cittadini non integrano quel pericolo per l’ordine pubblico che solo può legittimare l’esercizio del potere extra ordinem. L’amministrazione deve fronteggiare tali situazioni con gli ordinari strumenti amministrativi e di polizia, non con la sospensione dei lavori disposta in via d’urgenza. L’imprevedibilità della situazione e l’attualità del pericolo costituiscono presupposti indefettibili dell’ordinanza.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Comune di Platania istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un impianto di telefonia mobile in località Mercuri Tedesco. Formatosi il silenzio-assenso e comunicato l’inizio dei lavori, il Sindaco ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha sospeso i lavori, al fine di fronteggiare la protesta popolare contro l’installazione dell’impianto.

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale chiedendone l’annullamento, previa sospensione. Il Comune, regolarmente notiziato, non si è costituito in giudizio. La questione arriva al giudice amministrativo per verificare la sussistenza dei presupposti del potere extra ordinem esercitato dal Sindaco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il potere di ordinanza è manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa. Il suo esercizio è condizionato dall’esistenza di presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili (richiamati Consiglio di Stato n. 868 del 2010 e Consiglio di Stato n. 904 del 2012).

Quanto ai presupposti applicativi, la capacità delle ordinanze extra ordinem di derogare a norme legislative è consentita solo se temporalmente circoscritta e nei limiti della concreta situazione di fatto. L’assoluta imprevedibilità della situazione è presupposto indefettibile; l’ordinanza è ammessa solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall’ordinamento; il pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell’adozione. Le ordinanze devono inoltre essere adeguatamente motivate e istruite (richiamati Consiglio di Stato n. 533 del 2015 e Consiglio di Stato n. 3024 del 2013).

Nel caso di specie l’ordinanza era stata adottata sul presupposto che le proteste di un gruppo di cittadini contro gli addetti all’installazione avrebbero potuto dare luogo a possibili disordini e degenerare con problemi di ordine pubblico.

Il Collegio ritiene che le eventuali proteste, comunque non imprevedibili, avrebbero potuto essere fronteggiate con gli ordinari strumenti amministrativi e di polizia e non con il potere extra ordinem. Richiamando TAR Campania n. 5640 del 2013, si afferma che le proteste, pur reiterate, non integrano il pericolo per l’ordine pubblico di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non essendo sufficiente un generico pericolo per l’ordine pubblico a legittimare la sospensione dei lavori.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna del Comune al pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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