Scrutinio finale e discrezionalità tecnica del consiglio di classe (TAR Lombardia n. 256 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce espressione della discrezionalità tecnica del consiglio di classe e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, onere di allegazione e prova gravante sul ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. L’adeguamento alle disposizioni che tutelano lo svantaggio scolastico non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi di apprendimento. Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione delle attività di recupero non condizionano lo scrutinio, che è preordinato a valutare la preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. I verbali del consiglio di classe, assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non sono contestabili in sede giurisdizionale in mancanza di querela di falso.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha impugnato il giudizio di non ammissione alla seconda classe di un istituto professionale per il settore odontotecnico, deliberato al termine dell’anno scolastico 2022/2023. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per inadeguata applicazione delle misure compensative previste dal piano didattico personalizzato e per mancata adozione di un PDP adeguato, chiedendo altresì il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di chance.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare la Sezione ha respinto la domanda, e il Consiglio di Stato ha confermato in appello. La causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso in ogni sua domanda. La censura, articolata in un unico motivo, investe il giudizio del consiglio di classe sulla mancata ammissione. Il Tribunale ricorda anzitutto che si tratta di un giudizio espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto il profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà o del travisamento dei fatti. Tali vizi non sono stati specificamente allegati né documentati, come richiesto dall’art. 64, comma 1, c.p.a.
Dalla lettura del verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2023 emergono le ragioni della decisione: la mancanza dei prerequisiti di base, il progressivo andamento dell’anno senza miglioramenti significativi, le insufficienze gravi in numerose discipline nonostante le offerte formative e le misure previste dal PDP. Il giudizio risulta conforme all’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 122/2009 e coerente con l’orientamento secondo cui la non ammissione si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale (Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 2020).
I verbali del consiglio di classe sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.: in mancanza di querela di falso non può contestarsi quanto in essi riportato. Le doglianze risultano quindi infondate già in punto di fatto, avuto riguardo all’ampia motivazione che dà conto dell’applicazione delle misure dispensative e compensative.
Il Collegio ribadisce che l’adeguamento alle disposizioni a tutela dello svantaggio scolastico non esclude il raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente. È interesse prevalente del minore conseguire apprendimenti che non lo collochino in una situazione di disparità nella società futura. Le eventuali carenze della scuola nelle attività di recupero non giustificano il passaggio di uno studente con profitto insufficiente, poiché lo scrutinio non è condizionato a tale verifica ma è preordinato a valutare una preparazione idonea alla prosecuzione degli studi.
Da ciò deriva l’infondatezza della domanda risarcitoria, per insussistenza degli elementi costitutivi e in primo luogo dell’ingiustizia del danno. Le spese sono compensate, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica, ferma la regolazione già disposta in sede cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.