Annullamento in autotutela della concessione in sanatoria per falsa rappresentazione dei luoghi (TAR Sicilia n. 1863 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una non veritiera rappresentazione della situazione di fatto o di diritto prospettata dal privato o dal tecnico di parte negli elaborati posti a base del titolo, l’amministrazione può annullare in autotutela il provvedimento edilizio anche dopo la scadenza del termine ordinario, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La decadenza non opera quando il titolo in sanatoria sia stato conseguito sulla base di una dichiarazione attestante l’assenza di modifiche rispetto all’istanza, smentita dallo stato dei luoghi e dalla documentazione mai trasmessa agli uffici. Il locale realizzato sul terrazzo di copertura, privo di autonomia funzionale strumentale a impianti e dotato di consistenza tale da integrarne l’inglobamento nell’abitazione, non integra la nozione di volume tecnico ed è soggetto a permesso di costruire. L’ordine di demolizione è legittimamente rivolto al proprietario, quale titolare del diritto dominicale, a prescindere dalla responsabilità materiale dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un appartamento al quarto piano di una palazzina, pervenutogli per donazione. L’unità deriva dal frazionamento dell’originaria abitazione, realizzato nel 1982 e fatto oggetto di istanza di condono nel 1986. Sul terrazzo di copertura insisteva un locale qualificato come volume tecnico. Nel 2018 il ricorrente stipulava un preliminare di vendita e la promissaria acquirente, immessa nel possesso, eseguiva opere di trasformazione del locale tecnico e dell’appartamento.

A seguito di esposto della controinteressata, il Comune avviava il procedimento e adottava il provvedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, con ingiunzione di demolizione e ripristino. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo decadenza dal potere di autotutela, contraddittorietà rispetto a una SCIA assentita su altro subalterno, erronea qualificazione delle opere e illegittimità della sanzione demolitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica anzitutto l’atto: al di là del nomen impresso dall’amministrazione, non si è trattato di revoca, ma di annullamento in autotutela. Da qui il riferimento corretto all’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che consente il ritiro anche oltre il termine del comma 1 quando il titolo sia conseguito su non veritiera rappresentazione dei fatti.

La decadenza è esclusa perché il Comune ha dato conto della difformità tra stato dei luoghi e documentazione posta a base della sanatoria del 27.05.2015. Il sopralluogo del 19.05.2022 e le verifiche successive avevano accertato due locali in muratura non contemplati nel condono, rappresentati per la prima volta con una denuncia di variazione catastale mai trasmessa agli uffici, mentre in data 03.12.2014 il ricorrente aveva depositato le vecchie planimetrie. Assume rilievo decisivo la dichiarazione sostitutiva con cui lo stesso aveva attestato che non erano state apportate modifiche alla consistenza e alla destinazione d’uso.

Superata la tesi del mero recupero di situazione pregressa, il Collegio esclude che il manufatto integri un volume tecnico, richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 4172/2023, n. 7584/2021, n. 7289/2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 2565/2010). Rilevano la qualificazione catastale di “sgombero”, l’aumento dei vani e la sopraelevazione oltre la linea di gronda: nulla a che vedere con impianti serventi. La relazione del CTU nel giudizio civile ex art. 670 cod. proc. civ. conferma l’irregolarità urbanistica.

La censura di contraddittorietà è respinta: la SCIA “assentita” su altro subalterno appartiene a un procedimento autonomo, e il vizio estrinseco richiede contrasto inconciliabile tra atti del medesimo procedimento (Cons. Stato n. 4596/2023). Infondata anche la doglianza sulla sanzione: il locale, elevandosi sopra la gronda e modificando la sagoma, necessitava di permesso di costruire, con legittima applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di ripristino si rivolge al proprietario in forza del diritto dominicale, non al responsabile materiale dell’abuso. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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