Ordinanza contingibile e urgente illegittima per difetto di istruttoria sulla stabilità statica (TAR Sicilia n. 2556 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 postula l’accertamento di una situazione di pericolo concreto, o anche solo potenziale, per la pubblica incolumità, non tipizzata dalla legge, e l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari. La sussistenza del pericolo deve emergere da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. È pertanto illegittima l’ordinanza che ordini la rimozione di un impianto di telecomunicazione sulla base dell’apodittica affermazione della sua carenza di tutela statica, quando il provvedimento regionale di diniego dell’autorizzazione sismica non abbia affatto esaminato il profilo della stabilità del manufatto. Il diniego regionale fondato su un abuso edilizio riferibile a distinto soggetto e su ragioni di carattere giuridico non è idoneo, da solo, a sorreggere il rimedio extra ordinem.
Il Fatto
La società ricorrente, operatrice di infrastrutture di telecomunicazione, realizzava nel territorio comunale due paline porta antenne di circa otto metri, dopo aver presentato l’istanza e ottenuto i pareri e le autorizzazioni di competenza. Un primo annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio assenso veniva caducato dal giudice amministrativo con una precedente sentenza, favorevole alla società.
Il Dipartimento regionale competente, a distanza di oltre un anno dal ricevimento dell’istanza, ne respingeva poi l’accoglimento richiamando una ordinanza di demolizione relativa a un diverso soggetto proprietario e a opere abusive sul lastrico solare dell’edificio. Su questa base il Comune adottava una ordinanza contingibile e urgente di rimozione dell’impianto, unitamente all’avvio del procedimento sostitutivo. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, resistendo le amministrazioni intimate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune, qualificando l’atto regionale di avvio della verifica sismica come atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e quindi non autonomamente impugnabile. Neppure ricorre acquiescenza, poiché la condotta della società è riconducibile a una logica di riduzione del pregiudizio compatibile con la volontà di reagire.
Il diniego regionale è accolto come fondato nella parte in cui censura l’insufficienza motivazionale del provvedimento sismico. Il testo non lascia comprendere le ragioni tecniche della ritenuta difformità del progetto rispetto alla normativa sismica né dei supposti elementi sostanziali di contrasto. La motivazione chiarificatrice è comparsa solo nella relazione depositata in esecuzione dell’ordine istruttorio: ma nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, presidio del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.
Quanto all’ordinanza contingibile e urgente, il Collegio richiama la giurisprudenza che ne subordina la legittimità alla contingibilità e all’urgenza, esigendo uno scrutinio particolarmente rigoroso sui presupposti del potere extra ordinem. L’istruttoria è risultata inadeguata: il diniego regionale non affronta la questione della tutela statica, ammette in ipotesi la sanatoria dell’intervento, non dispone la sospensione dei lavori né investe l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La conclusione sulla carenza statica è quindi affermata in modo apodittico dal responsabile comunale, in difetto di idoneo corredo istruttorio e motivazionale.
Il ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la relazione di chiarimenti, è invece inammissibile: la nota non ha valore provvedimentale lesivo e si configura come atto istruttorio. Il ricorso introduttivo è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni, e con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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