Il GSE non può riesaminare RVC approvate senza i limiti dell’autotutela (Cons. Stato n. 2914 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riesame da parte del Gestore dei Servizi Energetici di richieste di verifica e certificazione già definite con provvedimento ampliativo, adottato all’esito di un procedimento di verifica sostanziale del progetto completato in contraddittorio con l’interessato, integra esercizio del potere di autotutela e non di decadenza. Non ricorrono, in tal caso, i presupposti della decadenza, che l’Ad. Plen. n. 18 del 2020 individua nella falsità o non veridicità degli stati dichiarati, nella violazione di prescrizioni essenziali o nel venir meno dei requisiti di idoneità. L’annullamento d’ufficio resta soggetto al termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non derogabile dalla pretesa di integrazioni documentali non previste dalla disciplina applicabile ratione temporis. È illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta.

Il Fatto

Una società operante nel settore del risparmio energetico, qualificata E.S.CO., presenta tra il 2013 e il 2016 al GSE, per conto di alcuni clienti, numerose richieste di verifica e certificazione relative all’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, secondo la scheda standardizzata 36 E approvata con d.m. 28 dicembre 2012. Il Gestore approva tutte le richieste.

A distanza di tempo, con provvedimenti qualificati come autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il GSE annulla le certificazioni e chiede la restituzione del controvalore di migliaia di titoli di efficienza energetica. La società impugna gli atti davanti al TAR Lazio, che respinge ricorso e motivi aggiunti. Propone quindi appello, lamentando in via principale la qualificazione del potere esercitato e la tardività dell’intervento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo qualificatorio, potenzialmente assorbente. Il TAR non aveva qualificato l’atto come decadenza, limitandosi a escludere la perentorietà del termine. Il GSE, vittorioso in primo grado sul punto, avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale il diverso capo motivazionale che recepiva la tesi della decadenza. La qualificazione non passa dunque in giudizio e resta quella formalmente adottata dal Gestore: annullamento d’ufficio.

La Sezione richiama la distinzione tracciata dall’Ad. Plen. n. 18 del 2020: la decadenza richiede un’espressa previsione normativa, un potere vincolato e un vizio tipizzato. Nel caso concreto la contestazione riguarda la pretesa carenza documentale rispetto a richieste già approvate, senza alcuna deduzione di falsità delle dichiarazioni. Si tratta perciò di autotutela, come già affermato in vicende analoghe dalla stessa Sezione.

La conseguenza è l’illegittimità dell’intervento per violazione del termine ragionevole. La novella del 2020, che ha esteso alla decadenza i presupposti dell’art. 21-nonies, non ha efficacia retroattiva e non si applica all’atto del 2018. Ciò non esime il Gestore dall’osservanza del termine ragionevole. Nel caso di specie sono trascorsi anni dall’approvazione delle certificazioni, con imposizione di oneri documentali di fatto inottemperabili.

Il Collegio aggiunge un secondo argomento: i provvedimenti di concessione, per la loro collocazione temporale, restano attratti dal d.m. 28 dicembre 2012 e non dal d.m. 11 gennaio 2017, inapplicabile retroattivamente. L’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012 prevede che, decorsi i termini senza diversa valutazione espressa, la proposta si intende approvata. La pretesa di un’ampia integrazione documentale viola tale parametro e i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Quanto alla condotta del GSE in sede di riesame, che aveva evocato una falsa rappresentazione dei fatti, la Sezione rileva la contraddittorietà con il quadro motivazionale dell’atto originario e l’assenza di riscontro documentale. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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