Foglio di via obbligatorio, pericolosità sociale e motivazione del Questore (TAR Calabria n. 1436 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, adottata ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, non richiede che il Questore indichi espressamente a quale delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 appartenga il destinatario, ove la motivazione esprima in modo adeguato le ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il quadro indiziario di pericolosità. La natura preventiva e cautelare della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati: è sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La prognosi di pericolosità integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza o irragionevolezza della motivazione e travisamento della realtà fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, gli ha ingiunto di non fare rientro nel Comune di Vibo Valentia senza preventiva autorizzazione, per la durata di un anno.
Deduce la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, lamentando il difetto di motivazione e la mancata indicazione della categoria di pericolosità, nonché l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura. L’amministrazione resistente chiede il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è respinta, considerato che il provvedimento consente di richiedere l’autorizzazione per motivi lavorativi. All’udienza pubblica la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per adottare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, il Questore deve accertare che il destinatario sia inquadrabile in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e che risulti pericoloso per la sicurezza pubblica (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576). La natura preventiva e cautelare della misura non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati, essendo sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 2413).
Il compendio istruttorio valorizza il controllo del ricorrente nel Comune, unitamente ad altro soggetto. All’esito della perquisizione dell’autovettura sulla quale viaggiava come trasportato sono rinvenuti tre coltelli e altri oggetti utili allo scasso, il cui possesso è rivendicato dal conducente. Gli oggetti si trovavano però dal lato occupato dal ricorrente e nella sua immediata disponibilità, donde la deduzione, non censurabile in questa sede, che ne conoscesse la presenza. Il ricorrente ha inoltre mostrato atteggiamento insofferente al controllo e non ha offerto spiegazioni plausibili della sua presenza nel Comune. Il conducente risulta gravato da precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Da ultimo, il ricorrente ha un precedente risalente al 2016 per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 697/1974.
Su tali basi il provvedimento è ritenuto congruamente motivato ed istruito. Infondata è la censura sul difetto di motivazione e sulla mancata indicazione della categoria: nel provvedimento il Questore, accertata l’esistenza di un quadro indiziario di notevole allarme sociale, ha ritenuto sussistenti elementi di fatto costituenti i presupposti di pericolosità, anche in riferimento a concreti comportamenti attuali che rilevino una concreta probabilità di commissione di reati. Tale motivazione esprime pienamente le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non rilevando, su un piano sostanziale, la mancata specificazione della categoria tra le tre dell’art. 1.
Quanto all’assenza dei presupposti, la prognosi di pericolosità integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza e irragionevolezza della motivazione e travisamento della realtà fattuale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 909; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08 maggio 2008, n. 4176). L’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso dal controllo e dagli accertamenti istruttori, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure, risultando la valutazione logica e conseguente. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.