L’ordinanza contingibile e urgente esaurita comporta improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 4446 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata in primo grado determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. L’istanza di cessazione della materia del contendere, quando permangono dubbi interpretativi sull’efficacia temporale del provvedimento, va riqualificata d’ufficio come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse. La mancata costituzione dell’Amministrazione appellata preclude la liquidazione delle spese di lite. Il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo ha diritto a compensi dimezzati ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, liquidati secondo l’effettivo impegno professionale e la natura della controversia.
Il Fatto
L’associazione ricorrente ha impugnato davanti al TAR Veneto l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune aveva dichiarato un’emergenza legata alla presenza di nutrie nel territorio, disciplinando cattura, abbattimento e smaltimento delle carcasse. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo esaurita la situazione fronteggiata dall’ordinanza extra ordinem.
L’associazione ha proposto appello, contestando la dichiarazione di improcedibilità e riproponendo le censure di primo grado: carenza del requisito della provvisorietà, difetto di istruttoria sul rischio sanitario e sulla sicurezza pubblica, illogicità nell’aver consentito gli abbattimenti ai cacciatori. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare e, con ordinanza istruttoria, ha chiesto al Comune di chiarire se l’ordinanza fosse ancora efficace.
La Motivazione della Corte
Il Comune, non costituito, ha depositato una memoria sostenendo che l’ordinanza avesse esaurito la propria efficacia già dal 1° gennaio 2016. L’appellante, pur rilevando che la scadenza non era desumibile dal testo del provvedimento, ha aderito a tale interpretazione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha preso atto della richiesta, ma l’ha riqualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le questioni interpretative sull’efficacia temporale dell’ordinanza, infatti, non risultano del tutto superate alla luce della memoria dell’Amministrazione. Il richiamo è a un precedente conforme della Sez. VII n. 2112 del 23 marzo 2022, citato per la fattispecie analoga.
Su questa base l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l’Amministrazione non si è costituita, nulla è stato disposto sulle spese di lite.
Il Collegio ha poi confermato l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione. Nel liquidare il compenso al difensore ha applicato l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, che nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori. Tenuto conto dell’effettivo impegno professionale e della natura della controversia, la somma è stata determinata in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.