Abusi edilizi valutati nel loro complesso e demolizione dovuta in zona vincolata (Cons. Stato n. 4445 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi, al fine di rilevarne l’illiceità, devono essere valutati nel loro complesso e non parcellizzati singolarmente, dovendosi considerare il risultato unitario che essi producono sul territorio. Ove le opere, così considerate, determinino una trasformazione materialmente e funzionalmente rilevante e insistano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto dell’Amministrazione. Non è configurabile alcun affidamento del privato nella persistenza dell’abuso per il decorso del tempo, né la mera tolleranza della P.A. assume rilievo. Incombe sul proprietario, e non sull’Amministrazione, l’onere della prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso, anche al fine di dimostrarne l’anteriorità alla legge n. 765/1967.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito in zona vincolata paesisticamente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive accertate a seguito di sopralluogo. Contestava parimenti il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’ordine di demolizione in zona vincolata non richiede comparazione con l’interesse privato.

Il privato appellava, deducendo l’ultrapetizione del primo giudice, la qualificazione delle difformità come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccessiva difficoltà probatoria dopo oltre cinquant’anni e l’omessa pronuncia sulle censure avverso il diniego di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio osserva in limine che l’appellante non contesta l’esistenza delle difformità, ma pretende una valutazione atomistica delle stesse. Per la giurisprudenza consolidata, invece, le opere devono essere valutate unitariamente, in relazione al risultato che producono, senza parcellizzazione.

Applicando tale criterio, le opere accertate non sono affatto insignificanti: incidono sul territorio determinandone una trasformazione rilevante, come confermato anche dalle fotografie allegate alla relazione tecnica. L’assoggettamento alla sanzione demolitoria è pertanto legittimo, quale atto dovuto. Il richiamo all’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non giova all’appellante, poiché anche in caso di ristrutturazione in zona vincolata la sanzione resta la demolizione. Il vizio di ultrapetizione è infondato, perché l’ordinanza menziona esplicitamente il vincolo paesistico.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017: non vi è affidamento tutelabile nella persistenza dell’abuso per il decorso del tempo, e l’onere probatorio dell’epoca di realizzazione grava sul privato. L’appellante non ha fornito alcun elemento utile, neppure del tipo ammesso dall’orientamento più mite (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive). La licenza del 1963 fu richiesta e rilasciata, e le opere risultano difformi proprio rispetto ad essa; manca la prova dell’anteriorità alla legge ponte. Irrilevante diviene così la questione del tardivo deposito del regolamento edilizio del 1936.

La lunga inerzia del Comune non equivale a integrazione nel tessuto urbanistico: la mera tolleranza dello stato di fatto non ha rilievo. Infine, il terzo motivo è infondato: il diniego di sanatoria trova giustificazione nell’incremento di volumi e superfici superiore al limite del 2%, e gli elementi allegati dall’appellante sono generici, smentiti dalla stessa istanza di accertamento in cui il privato aveva descritto l’intervento come ristrutturazione con aumento di superfici e volumi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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