Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza dell’affidamento (TAR Lazio n. 214 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono, né la comparazione di queste con gli interessi privati coinvolti, né una motivazione sull’attualità dell’interesse al ripristino. Non è ammissibile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, quale che sia il tempo trascorso dall’edificazione. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento repressivo non determina l’illegittimità del provvedimento quando questo ha carattere di atto dovuto, salvo che il privato dimostri che la partecipazione avrebbe condotto a esito diverso. Grava sul ricorrente l’onere probatorio del titolo edilizio asseritamente esistente.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un complesso immobiliare composto da un’abitazione a destinazione residenziale e da manufatti pertinenziali. All’esito di un sopralluogo, il Comune ha ingiunto la demolizione di opere edificate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione sismica: cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale, modifica dei prospetti, un portico in cemento armato e un fabbricato residenziale a due unità.

I proprietari hanno impugnato l’ordinanza deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’eccesso di potere per mancata ponderazione dell’affidamento maturato nel lungo tempo trascorso e l’errata qualificazione degli interventi, oltre al difetto di motivazione sull’identificazione del secondo fabbricato. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso su tutti i fronti. Sul primo motivo, relativo all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il Collegio richiama l’art. 21-octies, l. n. 241/1990, applicabile agli atti repressivi di illeciti edilizi in ragione del loro carattere di atto dovuto. Parte ricorrente non ha dimostrato che la partecipazione procedimentale avrebbe condotto a una differente conclusione.

Quanto al secondo mezzo, la motivazione dell’ordine di demolizione è ritenuta congrua per la sola indicazione degli abusi, presupposto necessario e sufficiente a fondare la misura. La sanzione ripristinatoria edilizia è atto vincolato: non richiede valutazione specifica dell’interesse pubblico, comparazione con gli interessi privati né motivazione sull’attualità dell’interesse alla demolizione. Non è in alcun modo ammissibile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Sul terzo ordine di censure, il Tribunale rileva il mancato adempimento dell’onere probatorio. I ricorrenti, pur disponendo della concessione edilizia dell’11 maggio 1993, non l’hanno versata in atti, rendendo impossibile la verifica delle proprie ragioni. La difesa dei ricorrenti ammette peraltro l’esistenza del mutamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale, operazione non consentita in assenza di specifico titolo abilitativo.

Il comportamento processuale è valutato a sfavore dei ricorrenti ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Quanto al secondo fabbricato, l’identificazione dell’abuso è sufficientemente chiara, essendo il bene univocamente individuato dagli estremi catastali e qualificato come totalmente abusivo sotto il profilo edilizio e sismico. Il Collegio non provvede sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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