Accesso civico agli atti di esecuzione dell’appalto e opposizione generica ai segreti (TAR Liguria n. 505 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 è applicabile anche agli atti della fase esecutiva dei contratti pubblici, non esaurendo la materia i divieti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016. L’istituto non richiede la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico, collegato alla vicenda sostanziale, essendo l’interesse alla conoscenza protetto in sé e per sé. I limiti di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 sono relativi e impongono all’amministrazione una valutazione motivata del pregiudizio. L’opposizione dell’impresa controinteressata a tutela dei segreti tecnici e commerciali non può essere generica, ma deve indicare in modo puntuale e comprovato le singole informazioni coperte da riservatezza, spettando alla stazione appaltante verificarne l’effettiva sussistenza. Ove il segreto riguardi solo parti del documento, va comunque consentito l’accesso alle restanti parti ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La società ricorrente presentava alla Provincia una istanza di accesso civico generalizzato sugli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di riqualificazione di una strada di scorrimento veloce. L’amministrazione evase solo parzialmente la richiesta, consentendo la visione di parte della documentazione e differendo l’accesso alla contabilità aggiornata al definitivo completamento dei lavori. Restava negato l’accesso ai verbali di consegna, sospensione e ripresa, al registro di contabilità, alle perizie di variante e agli atti relativi alle riserve e ai nuovi prezzi.
La società impugnava quindi il provvedimento di differimento e di diniego, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esibizione e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. La Provincia eccepiva l’inammissibilità della domanda per la presenza di un interesse personale della ricorrente, legato ai contenziosi pendenti, e difendeva la legittimità del differimento richiamando l’opposizione della controinteressata a tutela dei segreti tecnici e commerciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato atto della parziale inammissibilità del ricorso con riferimento ai documenti esibiti nel corso dell’accesso del 14 agosto 2024, per i quali la materia del contendere era venuta meno. Ha poi respinto l’eccezione della Provincia, osservando che l’assunto contrasta con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, secondo cui l’accesso civico generalizzato è applicabile agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici.
Il Tribunale ha sottolineato che, seguendo la tesi della resistente, l’amministrazione dovrebbe verificare per ogni istanza l’assenza di un interesse documentale in capo all’istante, con un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. Un siffatto onere sarebbe inoltre agevolmente eluso mediante la presentazione della medesima richiesta da parte di un soggetto privo di interesse qualificato.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha escluso ragioni di differimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. Quanto ai segreti, ha rilevato che l’opposizione della controinteressata era generica, limitandosi a evocare idee tecnico-progettuali e know how aziendale senza puntuale indicazione delle singole informazioni coperte da privativa. L’amministrazione, dal canto suo, si era limitata a recepire passivamente l’opposizione, senza indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza.
Il Tribunale ha inoltre richiamato l’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013, che impone l’accesso parziale quando i limiti riguardino solo alcuni dati o parti del documento. Ha quindi annullato i provvedimenti impugnati e condannato l’amministrazione all’esibizione entro trenta giorni, restando salva la valutazione dei limiti di cui agli artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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