Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 311 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo notificato in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 è tenuta all’adempimento nel termine fissato dal giudice amministrativo. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione inadempiente. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e la penalità di mora è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 980/2023 del Tribunale di Napoli, con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni in suo favore, quantificato in dieci mensilità ragguagliate all’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle spese di lite liquidate in euro 1.700,00.
La ricorrente ha dedotto di aver notificato all’amministrazione copia conforme ai fini esecutivi in data 29 marzo 2023, che la sentenza è divenuta cosa giudicata il 14 settembre 2023 e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo o inosservanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva il 29 marzo 2023; l’amministrazione soccombente non ha dato esecuzione al giudicato; è decorso il termine di cui all’art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato e di corrispondere alla ricorrente la somma indicata nel titolo portato in esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
È stata accolta anche la richiesta di nomina del commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, individuato nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi trenta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta. In conformità all’orientamento del TAR, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e fino al giorno dell’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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