Ordinanza di demolizione, silenzio sulla sanatoria e interesse pubblico (Cons. Stato n. 9619 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto immediatamente lesivo della posizione giuridica del privato e va impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni. La successiva domanda di sanatoria si limita a sospendere l’efficacia dei precedenti provvedimenti repressivi dell’abuso, che tornano efficaci, ove non tempestivamente impugnati, alla definizione in senso negativo della domanda stessa. Il provvedimento che rigetta la sanatoria ha natura meramente confermativa rispetto all’ordine di demolizione. La valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione è insita nella natura abusiva del manufatto, con particolare evidenza quando l’area sia almeno in parte demaniale. La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria è questione tecnica rimessa alla valutazione dell’amministrazione e va verificata in sede di esecuzione del provvedimento.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile impugnava davanti al TAR per la Basilicata il provvedimento con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale aveva rigettato sia l’istanza di accertamento di conformità urbanistica sia la nuova istanza di sanatoria, unitamente all’ordinanza di demolizione di opere abusive.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ravvisandone la tardività e comunque l’infondatezza nel merito. Il privato proponeva appello al Consiglio di Stato, contestando la qualificazione della domanda, l’onere probatorio sul titolo dell’area, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e l’impossibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’impugnabilità. L’ordinanza di demolizione è atto immediatamente lesivo e doveva essere impugnata nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso di primo grado risulta pertanto irricevibile rispetto a tale provvedimento e inammissibile per carenza di interesse rispetto al successivo diniego, qualificato come atto meramente confermativo in materia di demolizione.

Sul punto la sentenza di primo grado è confermata, con una puntualizzazione della motivazione: il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la domanda di sanatoria sospende l’efficacia dei precedenti provvedimenti repressivi, i quali tornano efficaci, se non tempestivamente impugnati, alla definizione in senso negativo della domanda concernente il medesimo immobile.

Nel merito, la Corte esamina l’onere probatorio. Era l’istante a dover dimostrare il legittimo titolo sull’area per la quale aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria, denegato dal Comune, proprietario dell’area, che non aveva mai prestato consenso alla realizzazione dell’abuso. La stessa domanda di usucapione proposta dal ricorrente conferma l’assenza attuale del titolo. Le argomentazioni del TAR sulla natura demaniale dell’area non sono state scalfite.

Quanto all’interesse pubblico, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: la relativa valutazione è insita nella natura abusiva del manufatto e nella necessità di ripristinare l’ordinato sviluppo del territorio, a maggior ragione su aree almeno in parte demaniali, sulle quali il privato non può vantare alcun legittimo affidamento.

Infine, la censura sulla sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, disciplinata dagli artt. 33 e 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, è inammissibile o comunque infondata. Il giudizio discrezionale sulla rilevanza dell’abuso va verificato quando il privato non ha ottemperato e l’organo competente deve emanare l’ordine di esecuzione; nel caso concreto la valutazione trova ostacolo nella natura parzialmente demaniale dell’area, mentre la fattibilità tecnica della demolizione va accertata in fase esecutiva. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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