Sospensione della licenza per ordine pubblico e sindacato di legittimità sulla durata (Cons. Stato n. 9615 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La norma provinciale che attribuisce al Sindaco il potere di sospendere la licenza del pubblico esercizio per motivi di ordine, moralità e sicurezza pubblica non contrasta con l’art. 117 Cost., poiché si inscrive nella cornice della sicurezza integrata delineata dal d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017, e non invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione di congruità sulla durata della sospensione a quella dell’amministrazione: la gradazione della sanzione è espressione di discrezionalità amministrativa e resta censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Il sindacato di legittimità che si spinga a sindacare l’adeguatezza della misura esorbita dai limiti della cognizione propria del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il Comune di Bolzano, con ordinanza assessorile del 5 maggio 2023, disponeva la sospensione per tre mesi dell’attività del pubblico esercizio gestito dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 47, comma 3, della legge provinciale n. 58/1988, ravvisando nel locale un abituale ritrovo di persone pregiudicate e un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La gestrice impugnava l’atto davanti al T.R.G.A. di Bolzano, deducendo l’omessa partecipazione al procedimento, il difetto di motivazione, l’assenza di proporzionalità e, soprattutto, la nullità per difetto assoluto di attribuzione del Comune, riservando allo Stato la materia dell’ordine pubblico.

Il T.R.G.A., con sentenza n. 313/2023, accoglieva il ricorso solo sul profilo della sproporzione della sanzione, respingendo le censure sulla competenza comunale e dichiarando manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità. Proponevano appello il Comune, avverso il capo di accoglimento, e appello incidentale la gestrice, avverso i capi di reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria l’appello incidentale, che ripropone la questione di costituzionalità dell’art. 47 l.p. n. 58/1988. Il Collegio ricorda che lo scrutinio di non manifesta infondatezza va preceduto dal tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, richiamando la giurisprudenza secondo cui le leggi non si dichiarano illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché non è possibile darne di conformi alla Carta (Corte cost. n. 356 del 1996; Corte cost. n. 221 del 2015).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 69/2023, in continuità con la n. 129/2009, ha ricondotto gli interventi degli enti locali in materia di ordine pubblico alla categoria di diritto positivo della sicurezza integrata delle città, senza ritenere assoluta la competenza statale. Su questa base il Collegio ritiene che la norma provinciale concorra, insieme all’omologo istituto dell’art. 100 T.U.L.P.S., alla promozione di un sistema unitario e integrato di sicurezza. L’istruttoria, condotta dalla Legione Carabinieri, e il provvedimento adottato dal Sindaco riproducono un modello di coordinamento tra organi statali ed ente locale. Il bene tutelato dalla norma provinciale — la quiete pubblica e l’ordine genericamente inteso — è eterogeneo rispetto alla prevenzione dei reati. La questione è pertanto manifestamente infondata; quella sull’accordo in sede di Conferenza Unificata è inammissibile per difetto di legittimazione.

Quanto ai motivi dell’appello incidentale, la Corte conferma l’inammissibilità delle censure avverso le note dei Carabinieri, non notificate al Comando, e esclude la violazione del divieto di subdelega: il Sindaco è titolare ope legis del potere, legittimamente esercitato dall’assessore delegato. Nel merito, i controlli avvennero alla presenza della gestrice e i verbali, assistiti dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c., attestano la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e il rinvenimento di sostanza stupefacente. Non sono necessari tumulti o gravi disordini, essendo sufficiente che l’esercizio costituisca pericolo per l’ordine e la sicurezza.

L’appello principale del Comune è fondato. Il T.R.G.A., nel valutare la congruità della durata, ha espresso un giudizio di merito sull’adeguatezza della sanzione, esorbitante dalla cognizione di legittimità. La motivazione del provvedimento dà conto della pericolosità e della reiterazione dei fatti, nonché dell’assenza di iniziative della gestrice per limitare la frequentazione. Il Collegio accoglie quindi l’appello principale, respinge integralmente il ricorso di primo grado e compensa le spese del doppio grado, alla luce della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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