Interdittiva antimafia ostativa alla prevenzione collaborativa per infiltrazione non occasionale (TAR Campania n. 503 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva il giudizio del Prefetto è connotato da ampia discrezionalità, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, restando estraneo al giudice amministrativo l’accertamento dei fatti posti a base del provvedimento. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si valuta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e su una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. La revoca del sequestro preventivo e il positivo esito dell’amministrazione giudiziaria non superano il quadro indiziario, attenendo a presupposti ed esigenze cautelari estranei alla valutazione prefettizia. In presenza di legami familiari e societari persistenti con esponenti del clan, l’agevolazione non è occasionale e legittimamente si esclude il controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia, confermandosi l’interdittiva.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore edile e ha impugnato davanti al TAR Campania la interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli nel giugno 2023, insieme agli atti presupposti e connessi. La misura si fondava sulla riconducibilità dell’ente a un clan camorristico attraverso legami familiari e societari.
Con i motivi aggiunti la società ha impugnato anche il provvedimento di conferma e ha prospettato elementi sopravvenuti, tra cui la cessazione di alcuni soggetti dalla compagine, il dissequestro disposto dal GIP, il rating di legalità e l’esito dell’amministrazione giudiziaria. L’amministrazione si è costituita per resistere e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la tipologia degli indizi valorizzabili dal Prefetto: vicende anomale nella struttura e nella gestione dell’impresa, rapporti di parentela con conduzione familiare e regia collettiva, contatti con esponenti del clan e sentenze, anche di proscioglimento, da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione. Richiama la Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023, secondo cui il pericolo deve valutarsi con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, e richiama altresì la Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023.
Nel caso concreto il quadro indiziario è ritenuto grave e robusto. La compagine ha carattere prettamente familiare e alcuni componenti ed ex componenti sono legati alla criminalità organizzata; l’uscita formale di alcuni soci non elimina il pericolo, permanendo i vincoli di parentela con chi resta nella compagine. Il Collegio valorizza la provenienza delle quote e la persistente influenza del genitore uscito dalla compagine.
La revoca del sequestro preventivo non è dirimente: essa si fonda sul venir meno dei presupposti dell’art. 321 cod. proc. pen., mentre permane il quadro indiziario. Nello stesso provvedimento di revoca il giudice penale conferma il permanere della gravità indiziaria. Le valutazioni del giudice penale e quelle del Prefetto restano autonome per presupposti e criteri.
Quanto al contraddittorio, la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è stata omessa per motivate ragioni di urgenza, connesse alla necessità di evitare che l’impresa, operante in settori sensibili e titolare di numerose commesse pubbliche, continuasse i rapporti con la pubblica amministrazione. Il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. III, n. 1517 del 2024 e ritiene la censura infondata.
Sull’art. 94-bis del codice antimafia, il Collegio esclude l’agevolazione occasionale: la stabilità del legame con il clan rende non percorribili le misure di prevenzione collaborativa, richiamando la Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 2023. Sulle anomalie del procedimento di aggiornamento, prevale l’indirizzo secondo cui il Prefetto esamina solo i fatti nuovi, che nella specie non scalfiscono il quadro indiziario. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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