Clausola di salvaguardia nel contratto di budget e acquiescenza anticipata (TAR Molise n. 173 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto di budget per l’acquisto di prestazioni sanitarie, contenente la clausola di salvaguardia che impone l’accettazione espressa dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia alle azioni avverso gli stessi, integra lo schema tipico dell’acquiescenza. La struttura privata accreditata, aderendo al contratto, manifesta sul piano sostanziale la volontà di rinunciare alla posizione giuridica potenzialmente lesa e, sul piano processuale, al diritto a ricorrere. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso i provvedimenti presupposti, già adottati e conoscibili al momento della stipula. Le clausole di salvaguardia sono legittime perché funzionali alla tutela del diritto alla salute e al contenimento della spesa sanitaria nelle Regioni sottoposte a piano di rientro. Eventuali riserve apposte in sede di sottoscrizione si intendono come non apposte.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, autorizzata e accreditata ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e contrattualizzata dall’Azienda Sanitaria Regionale, ha impugnato il D.C.A. n. 108 del 9.11.2021 e la nota A.S.RE.M. n. prot. 139079 del 21.12.2021, con cui il Commissario ad acta ha definito i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali per l’anno 2021.

La ricorrente ha dedotto la violazione dei diritti partecipativi, dell’affidamento e della certezza dei rapporti, la riduzione del budget, l’introduzione di un tetto invalicabile anche per le prestazioni extraregionali e la soppressione delle voci per le prestazioni integrative. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza. L’Avvocatura ha prodotto il contratto di budget 2021, sottoscritto dalla struttura in data 3 gennaio 2022, contenente all’art. 12 la clausola di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il decreto commissariale impugnato, adottato il 9 novembre 2021, era precedente alla firma del contratto e vi era richiamato come base determinativa del contenuto economico essenziale. Le premesse contrattuali, parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 1, richiamano espressamente il decreto; l’art. 6, comma 2 esclude il riconoscimento di prestazioni extra budget; l’art. 4, comma 1 individua nelle tariffe vigenti l’elemento determinativo del valore del contratto.

Da tali richiami il TAR ha desunto che il provvedimento costituiva presupposto fondamentale del contratto e che era conosciuto, o ampiamente conoscibile, dalla ricorrente. La controversia rientra quindi nell’ambito della clausola dell’art. 12, che al comma 1 impone l’accettazione espressa e incondizionata degli atti di determinazione dei tetti di spesa e al comma 2 la rinuncia alle azioni già intraprese o instaurabili avverso i provvedimenti adottati e conoscibili.

L’interpretazione logico-letterale è stata corroborata da quella funzionale: le clausole di salvaguardia sono intese ad arginare il proliferare del contenzioso. Il Collegio ha ricondotto la fattispecie allo schema dell’acquiescenza, richiamando l’approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e il costante orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 4715 del 2023, nonché le decisioni nn. 3617/2017, 2075/2019 e 1540/2025.

Il TAR ha escluso che la clausola comprima il diritto di agire: il privato può non sottoscrivere e mantenere intatto il diritto d’azione per le sopravvenienze. Le riserve apposte in sede di stipula, non contemplate dal modello, si intendono come non apposte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la radice pattizia della decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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