Concessioni demaniali marittime e istruttoria sui lotti (TAR Puglia n. 672 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il giudice amministrativo, ove la causa non sia matura per la decisione, può disporre adempimenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione, finalizzati a verificare la corretta individuazione e localizzazione dei lotti oggetto di gara, anche in relazione al rispetto del Piano Regionale delle Coste. L’onere di cooperazione istruttoria dell’Amministrazione si sostanzia nella trasmissione di una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata da documentazione, rilievi planimetrici e fotografici, atta a precisare le modalità e i criteri seguiti nella perimetrazione dei lotti e le loro caratteristiche essenziali. Tale attività istruttoria non incide sul dovere dell’Amministrazione di dare corso alla procedura selettiva, laddove non ne sia stata disposta la sospensione.
Il Fatto
Una società cooperativa, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Castellaneta, ha impugnato gli atti con cui l’ente locale ha avviato la procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni del proprio territorio costiero. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti di differimento del termine di efficacia delle concessioni e, successivamente, ha esteso l’impugnazione al bando di gara e agli atti correlati, comprese le successive modifiche. Il Comune di Castellaneta si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’udienza pubblica, ha ritenuto la causa non matura per la decisione, ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. In particolare, ha rappresentato l’esigenza di acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti dall’Amministrazione comunale, finalizzata a fare piena luce sulle modalità e sui criteri adottati per la individuazione e la localizzazione dei lotti da affidare in concessione. Tale approfondimento è volto a verificare la conformità delle operazioni compiute ai criteri previsti dal Piano Regionale delle Coste, con l’indicazione delle norme e delle relative NTA applicate.
Il Tribunale ha inoltre richiesto di precisare le caratteristiche dei singoli lotti concedibili, con particolare riferimento alla concreta idoneità a soddisfare le finalità funzionali del bando, alla dotazione di allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e all’accessibilità dalla viabilità pubblica. L’adempimento è stato assegnato all’Amministrazione con il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
Il Collegio ha infine fissato il rinvio della trattazione della causa alla successiva udienza pubblica, confermando, in capo al Comune, il dovere di dar corso alla procedura selettiva, non avendo il Tribunale disposto la sospensione del relativo procedimento.
Nota della Redazione
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