L’ordinanza di sgombero per dissesto idrogeologico non è vincolo conformativo autonomo (Cass. civ. Sez. 1 n. 23279 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero adottata dal Sindaco per ragioni di sicurezza pubblica a seguito di un dissesto idrogeologico non costituisce un vincolo conformativo autonomo che imponga un abbattimento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione. Le conseguenze del dissesto, ivi incluse le lesioni dell’immobile e il suo stato manutentivo, ove già integralmente considerate nella consulenza tecnica d’ufficio attraverso i coefficienti correttivi, non possono essere valutate una seconda volta come fattore deprimente il valore di mercato. La censura che solleciti una siffatta rivisitazione della stima si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità, sia ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 sia ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza di sgombero con cui il Sindaco dichiarava inagibile un fabbricato a seguito del dissesto della sponda dell’Arno, rendendo l’immobile privo di concreta commerciabilità. Dichiarata la pubblica utilità degli interventi di arretramento delle difese idrauliche, l’immobile veniva occupato d’urgenza e successivamente espropriato. La Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della propria precedente decisione, accoglieva integralmente la domanda degli eredi, determinando l’indennità di espropriazione in euro 147.000,00 sulla base della stima del consulente tecnico d’ufficio e l’indennità di occupazione in euro 28.665,00. Il Ministero ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001, rigettandolo. Il collegio osserva che la censura del Ministero si incentra sulla mancata considerazione dell’ordinanza di sgombero quale vincolo non espropriativo incidente sul valore venale. La doglianza non coglie nel segno, poiché il dissesto idrogeologico e le lesioni dell’immobile erano già stati integralmente considerati dal consulente tecnico mediante l’applicazione dei coefficienti correttivi relativi allo stato manutentivo e ai costi di recupero.
Il secondo motivo, proposto in via subordinata con riferimento all’art. 39 della legge n. 2359/1865, è parimenti infondato. Anche a voler ritenere applicabile la disciplina previgente, la conclusione non muta. Il provvedimento sindacale non integra un vincolo generale incidente sulla funzione sociale della proprietà, ma si configura come mera conseguenza del dissesto naturale, già considerato nella stima. La Corte ha espressamente richiamato le condizioni dell’immobile e le cause delle lesioni, recependo la ricostruzione tecnica.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ.. La Corte di rinvio si è attenuta al principio di diritto enunciato con l’ordinanza n. 19469/2019, determinando l’indennità di occupazione sino al decreto di esproprio e applicando il criterio della percentuale annua sull’indennità di espropriazione. Il riferimento testuale agli artt. 50 e 22-bis del T.U. espropri non ha inciso sul criterio effettivamente applicato, che risulta conforme al dictum rescindente.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della non debenza del contributo unificato in favore dell’amministrazione pubblica soccombente.
Nota della Redazione
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