La riunione di cause non rende inammissibili le domande nuove proposte in giudizio separato; l’incostituzionalità sopraggiunta incide sull’accordo non esaurito (Cass. civ. Sez. 1 n. 12799 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le preclusioni processuali attengono all’ordinato andamento del singolo processo e non limitano il diritto di azione, sicché è ammissibile la proposizione, in un separato giudizio, di domande diverse, ancorché incompatibili, riferite alla stessa vicenda sostanziale. In caso di riunione di cause, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente non si comunicano alle attività assertive concernenti la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente. L’accertamento della mancata formazione dell’accordo e la nullità sopravvenuta per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale sono questioni rilevabili d’ufficio. In materia di indennità di espropriazione, la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale dei criteri legali di stima spiega effetto retroattivo sui rapporti non ancora esauriti, non potendo ritenersi tale il rapporto oggetto di un giudizio pendente volto a far valere l’accordo concluso sulla base della norma poi caducata.
Il Fatto
Gli eredi di una proprietaria, deceduta prima della conclusione della procedura espropriativa, agivano in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità di esproprio e di occupazione. Con un primo atto di citazione chiedevano l’adempimento dell’accordo concluso a seguito dell’offerta dell’ente espropriante, deducendo di aver accettato la somma indicata. Con un successivo atto, notificato dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ. nel primo giudizio, gli stessi attori chiedevano invece l’accertamento dell’inesistenza o nullità dell’accordo, assumendo che l’offerta era stata formulata quando la proprietaria era già deceduta e che, comunque, l’importo era stato determinato sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, chiedendo in subordine la risoluzione per inadempimento.
La Corte d’appello, riuniti i giudizi, dichiarava inammissibili le domande proposte con il secondo atto di citazione, ritenendole incompatibili con quelle originarie, e rigettava nel merito le altre richieste. Avverso tale decisione gli attuali proprietari hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in tema di preclusioni e di formazione dell’accordo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la declaratoria di inammissibilità delle domande di accertamento dell’inesistenza e della nullità dell’accordo sull’indennità. Ha precisato che le preclusioni processuali riguardano lo svolgimento del processo e non comprimono il diritto di azione, potendo la parte proporre in un diverso giudizio domande nuove, anche in contrasto con quelle già formulate, purché l’ordinamento offra gli strumenti di raccordo, come la riunione o la continenza. In tale quadro, la riunione delle cause non comporta che le preclusioni maturate nel giudizio preveniente si estendano alle domande nuove del giudizio prevenuto, le quali concernono una parte del rapporto non comune al primo giudizio.
La Corte ha inoltre chiarito che l’accertamento del mancato perfezionamento dell’accordo e la domanda di risoluzione per inadempimento non soggiacciono alle preclusioni, potendo quest’ultima addirittura sostituire quella di adempimento anche in corso di causa. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato come accettazione conforme dell’ASIREG una condotta che invece non era allineata alla proposta degli eredi, configurandosi al più una controproposta ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che l’accordo sull’indennità era stato concluso sulla base di criteri di stima poi dichiarati incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. Tale pronuncia ha efficacia retroattiva e non opera solo per i rapporti futuri, ma anche per quelli sorti in precedenza che non si siano ancora esauriti. Non può ritenersi esaurito il rapporto quando la pronuncia interviene in pendenza di un giudizio che ha ad oggetto l’accordo stesso, come nel caso di un’azione volta a far valere la validità dell’accordo o la sua risoluzione. Non rileva, quindi, che l’accordo sia stato stipulato prima della sentenza, se il rapporto non si è consolidato.
L’accoglimento dei primi due motivi ha comportato la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento dei motivi restanti e rideterminazione delle indennità spettanti.
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Nota della Redazione
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