Fasce di rispetto stradale e ferroviario: suolo inedificabile e indennità ridotta al valore agricolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 8683 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo imposto sulle aree ricadenti in fasce di rispetto stradale o ferroviario comporta un divieto assoluto di costruzione, rendendo il suolo legalmente inedificabile. L’indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di un terreno non edificabile, conclusione valida anche per le fasce ferroviarie. Trattandosi di vincolo conformativo imposto direttamente dalla legge, la previsione di capacità edificatoria contenuta in una norma secondaria non può derogare alla disciplina primaria. La presenza di manufatti realizzati dal proprietario sul fondo non implica un cambio di destinazione del suolo. La domanda di indennità di occupazione legittima è autonoma rispetto a quella di espropriazione, essendo munita di diversa causa petendi e petitum, e non può ritenersi compresa nell’originaria richiesta di liquidazione dell’indennizzo per la perdita del fondo.
Il Fatto
La società ricorrente, cui era stata espropriata un’area nel Comune di Parma, proponeva opposizione avverso la determinazione dell’indennità di esproprio, richiedendo una somma sensibilmente maggiore rispetto a quella liquidata dalla Corte d’appello di Bologna. Il fondo ablato, al momento del vincolo preordinato all’esproprio, ricadeva in zona di rispetto stradale e ferroviario ed era destinato a sedime stradale, risultando in concreto utilizzato come ingresso dello stabilimento della società.
La Corte territoriale, disattendendo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che aveva qualificato il terreno come pertinenza del fabbricato principale, riconosceva all’espropriata un indennizzo ridotto, pari al valore del suolo agricolo. La società ricorrente impugnava la sentenza con sei motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, relativi alla qualificazione del suolo come edificabile e all’omesso esame di un fatto decisivo, alla pretesa natura del fondo e al vincolo pertinenziale con il fabbricato principale. In particolare, la Suprema Corte ha confermato il principio per cui il vincolo gravante sulle aree site in fasce di rispetto stradale o ferroviario, imposto dagli artt. 18-21 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, comporta un divieto assoluto di costruzione che le rende legalmente inedificabili, con la conseguenza che l’indennità di esproprio va calcolata secondo il valore di mercato di un terreno non edificabile.
La Corte ha inoltre precisato che tale conclusione non può essere derogata da previsioni contenute in norme secondarie, come le NTA del piano regolatore, le quali non possono prevalere sulla norma primaria. Parimenti irrilevante è la presenza di manufatti realizzati dal proprietario sul fondo, non potendo tale attività implicare un cambio di destinazione del suolo.
Quanto al quarto motivo, relativo alla sussistenza di un vincolo pertinenziale ex art. 817 cod. civ. tra il fondo espropriato e il fabbricato principale, appartenenti a società dello stesso gruppo, il mezzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato il luogo processuale nel quale le relative questioni erano state dedotte.
Il quinto motivo, concernente la mancata liquidazione dell’indennità di soprassuolo, è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia per difetto di autosufficienza sia perché la censura implicava una critica al giudizio di fatto della Corte territoriale.
Infine, il sesto motivo, relativo alla domanda di indennità di occupazione temporanea e di asservimento, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che tale domanda è autonoma rispetto a quella di espropriazione, essendo munita di diversa causa petendi e petitum, e non può ritenersi compresa nell’originaria richiesta di liquidazione dell’indennizzo. Nel giudizio in unico grado, la domanda nuova poteva essere introdotta solo nelle forme di cui agli artt. 163 e 183 cod. proc. civ., non certo con la comparsa conclusionale o in udienza oltre i termini di legge.
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Nota della Redazione
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