Regolamento comunale sui dehors: potere pianificatorio e adeguamento dei titoli (Cons. Stato n. 8474 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che riorganizza le occupazioni di suolo pubblico con dehors non disciplina il procedimento tributario né incide sulla validità delle concessioni demaniali, ma esercita un potere di pianificazione a valenza estetica, urbanistico-edilizia e paesaggistica rientrante nella competenza dell’ente locale. Esso non revoca i titoli edilizi e paesaggistici già rilasciati, ma ne prescrive l’adeguamento alle nuove prescrizioni entro un termine congruo, nell’esercizio del potere conformativo. Tale potere non lede il legittimo affidamento, trattandosi di titoli relativi a strutture stagionali esposti alle sopravvenienze di disciplina. Il regolamento a carattere generale non richiede le garanzie partecipative né uno specifico onere motivazionale riferiti ai destinatari determinati di un provvedimento.
Il Fatto
Una società che gestisce due attività di ristorazione su area demaniale ha impugnato il regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors. Il TAR Puglia, con sentenza n. 01008/2023, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello dolendosi, tra l’altro, della mancata conformazione del regolamento alle prescrizioni della Soprintendenza, della surrettizia caducazione dei titoli concessori ed edilizi in suo possesso e del difetto di partecipazione e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la finalità del regolamento, che mira al riordino delle occupazioni di suolo pubblico nel rispetto dei valori storici, artistici e paesaggistici. Esso suddivide il territorio in zone e individua per ciascuna le tipologie di dehors ammissibili, lasciando alla zona bianca l’iter ordinario con acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica.
Quanto alla pretesa difformità rispetto alle prescrizioni della Soprintendenza, la Corte osserva che l’art. 6, comma 4, lett. l-bis) del regolamento soddisfa pienamente la finalità perseguita, escludendo le aree demaniali dal regime semplificato. La riunione telematica del 3 marzo 2023 costituisce mero chiarimento, non esercizio di potere, e il relativo verbale è atto fidefacente, contestabile solo con querela di falso. La Soprintendenza, peraltro, non ha mai eccepito alcunché sulla difformità.
Nel respingere le censure sulla caducazione dei titoli, la Corte esclude che il regolamento abbia inciso sulle concessioni demaniali. Le finalità perseguite rientrano nella sfera di azione del Comune, che le disciplina in modo unitario attraverso uno strumento pianificatorio sempre più intersettoriale, volto alla sicurezza urbana intesa come miglioramento della vivibilità, secondo il richiamato precedente Cons. Stato, II, n. 1489 del 2023.
Se il Comune ha il potere di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici, ad esso compete anche quello di approvare un regolamento generale che ne disciplini le caratteristiche. Il regolamento non impone la rimozione delle strutture, ma ne prevede esclusivamente l’adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2023, nell’esercizio del potere conformativo che non lede l’affidamento. Infine, trattandosi di provvedimento a carattere generale, preceduto da adeguata ponderazione degli interessi, sono da disattendere le censure sulla partecipazione e sulla motivazione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.