Ordinanza sindacale contingibile e urgente per la riapertura della viabilità (TAR Lazio n. 363 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 consistono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento. Il ricorso a tale strumento è escluso per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di urgenza intesa come assoluta necessità di intervento non rinviabile. L’amministrazione deve svolgere una compiuta e mirata istruttoria, dando conto della situazione di fatto e dell’effettivo e concreto pericolo. A fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, è il privato che contesti l’uso pubblico della strada a doverne provare l’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente, società di progetto costituita ex art. 184 d.lgs. n. 50/2016, gestisce il parcheggio del piazzale dell’ex stazione ferroviaria di Gaeta. All’esito di sopralluoghi svolti il 22 ottobre 2023, il Comune accertava che la società aveva chiuso la strada interna al piazzale, che collega alcune vie cittadine. Con ordinanza contingibile e urgente n. 472 del 23 ottobre 2023, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco ingiungeva la riapertura immediata della viabilità, per la rilevanza della stessa anche rispetto al transito dei mezzi di soccorso.
La società ottemperava il giorno successivo, come da verbale della Polizia locale, e impugnava comunque l’ordinanza, deducendo difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’uso pubblico della strada, carenza di proporzionalità per assenza di termine di efficacia. Il Comune eccepiva la cessazione della materia del contendere; la ricorrente replicava di avere interesse alla decisione a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: i presupposti dell’ordinanza ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 sono il pericolo irreparabile e imminente, la non altrimenti fronteggiabilità con i mezzi ordinari, la provvisorietà degli effetti e la proporzionalità. Il potere non è esercitabile per situazioni prevedibili e permanenti né in difetto di urgenza (Cons. Stato, sez. V, n. 8719 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 2847 del 2017). Sul piano istruttorio, è imprescindibile una puntuale rappresentazione del pericolo attuale e un’accertata indagine sui presupposti di necessità e urgenza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 24 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 1937 del 2022).
Nel caso concreto, la situazione di urgenza consiste nell’ostacolo alla circolazione veicolare e dei mezzi di soccorso determinato dalla chiusura. L’ostacolo è accertato dalla relazione di servizio della squadra volante del 22 ottobre 2023, che documenta la chiusura di una porzione di strada aperta al traffico e la deviazione di oltre un chilometro e mezzo rispetto ai cento metri ordinariamente sufficienti.
Quanto all’uso pubblico della strada, la ricorrente si è limitata a eccepire che il Comune non lo avrebbe provato. Il Collegio ritiene che, a fronte della presunzione di legittimità dei provvedimenti amministrativi, spettasse alla società dimostrare che il tratto è sottratto all’uso pubblico, prova non raggiunta.
Sull’adeguatezza dell’istruttoria, la segnalazione proviene da personale della Polizia di Stato, dotato della competenza per valutare le conseguenze sulla circolazione. Le esigenze di tutela della pubblica incolumità appaiono evidenti, coinvolgendo utenti ordinari e mezzi di soccorso tecnico urgente.
Infine, la censura sull’assenza di un termine di efficacia è smentita dal punto n. 6 dell’ordinanza, che fissa il termine in sette giorni dalla notificazione. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 3.500,00.
Nota della Redazione
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