Obiter dictum sulla futura autotutela e inammissibilità dell’appello per carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 337 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni del giudice amministrativo che si limitano a prefigurare un eventuale esercizio futuro del potere di autotutela costituiscono obiter dictum e non ledono in modo attuale la sfera giuridica della parte. L’appello proposto avverso tali affermazioni è inammissibile per carenza di interesse. Al giudice amministrativo, di primo e di secondo grado, è precluso pronunciarsi su poteri che la pubblica amministrazione deve ancora esercitare, in coerenza con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che tutela il potere e la sua specifica modalità di esercizio procedimentale. La valutazione del rilievo del futuro giudicato civile sulle scelte discrezionali resta riservata all’amministrazione nel procedimento da concludere con provvedimento espresso.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto eolico. In forza di un contratto con il proprietario di un terreno aveva realizzato un aerogeneratore; dopo vicende civili sulla locazione e sulla proprietà della torre, la società ha chiesto alla Regione l’adozione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per servitù e superfici. La Regione ha respinto l’istanza; il diniego è stato annullato in appello dal C.G.A.R.S., che ha imposto di rideterminarsi. La Regione ha poi sospeso il procedimento in attesa del giudizio civile sull’assetto proprietario dell’aerogeneratore.
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso ordinando all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, senza attendere la causa civile, precisando che resta ferma la possibilità di provvedere in autotutela all’esito del giudicato civile. La società ha appellato questa sola parte della sentenza, ritenendola pregiudizievole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello inammissibile per carenza di interesse. Le frasi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione costituiscono un mero obiter dictum, inidoneo a ledere attualmente la sfera giuridica dell’appellante. La sentenza del TAR si limita a ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Restano indeterminati tanto il contenuto del futuro provvedimento quanto il tenore della decisione civile e il suo rilievo sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Non è consentito al giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. tutela il potere come prerogativa della pubblica amministrazione e la sua specifica modalità di esercizio, ossia il procedimento.
Pertanto al giudice è precluso sindacare un potere che non si è ancora estrinsecato in un procedimento amministrativo, che nella specie dovrà concludersi con provvedimento espresso. Solo contro gli atti eventualmente lesivi l’appellante potrà far valere le proprie ragioni con gli strumenti giuridici disponibili.
Il Collegio condivide l’affermazione del TAR secondo cui sarà l’amministrazione, nello scenario futuro, a valutare il rilievo del giudicato civile sugli atti da adottare, anche in autotutela. L’espropriazione per impianto eolico è possibile solo per le servitù accessorie, ma non per il sito principale. Il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è discrezionale e la p.a. dovrà considerare gli sviluppi della giurisprudenza del C.G.A.R.S. in materia, richiamata nelle sentenze n. 647 e n. 648 del 5 ottobre 2023.
Le spese del grado sono compensate nei confronti dell’amministrazione; nulla nei confronti dei controinteressati, non costituiti.
Nota della Redazione
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