Silenzio INPS sulla proposta transattiva ex art. 64-bis CCII e leale collaborazione (TAR Lombardia n. 342 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 64-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 14/2019 persegue lo scopo di favorire il recupero dei crediti erariali e previdenziali e, in presenza di una proposta transattiva del debitore in crisi finalizzata a soddisfare nella massima misura possibile tali crediti, consente di desumere in via interpretativa un obbligo dell’ente gestore di prendere posizione sulla proposta nel corso della procedura di omologazione. Tale obbligo costituisce corollario del principio generale di leale collaborazione nel perseguimento dell’interesse pubblico, in ragione della convergenza tra interesse pubblico al recupero e interesse del debitore all’omologazione. Il termine di novanta giorni fissato dalla stessa disposizione per l’adesione dei creditori ha natura sollecitatoria e non perentoria. L’obbligo di pronunciarsi non impone una decisione definitiva prima della votazione, ma richiede trasparenza e interlocuzione effettiva con il debitore.
Il Fatto
Una società in stato di crisi trasmetteva il 6 dicembre 2024 agli enti pubblici creditori una proposta transattiva destinata a costituire la base di un piano di ristrutturazione da omologare ex art. 64-bis, comma 1-bis, CCII. La proposta prevedeva il pagamento integrale dei debiti verso INPS, Agenzia delle Entrate e INAIL mediante vendita di compendi immobiliari. Il Tribunale di Bergamo fissava con decreto del 30 dicembre 2024 i passaggi della procedura, con voto dei creditori tra il 15 e il 22 maggio 2025.
L’Agenzia delle Entrate aderiva con riserva di ulteriori valutazioni in sede di voto. La Direzione Provinciale INPS di Bergamo, più volte interpellata, non si pronunciava e non apriva alcuna interlocuzione formale. La società ricorreva allora con il rito del silenzio per accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’INPS di pronunciarsi in tempi compatibili con la procedura, proponendo anche istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Con decreto monocratico n. 106 del 22 marzo 2025 il TAR aveva parzialmente accolto la domanda cautelare. La procedura di omologazione ha natura giudiziaria e non integra un procedimento amministrativo codificato: l’INPS, quale creditore invitato, non ha l’obbligo di aderire alle proposte transattive né di agevolare il debitore. Tuttavia l’art. 64-bis, comma 1-bis, CCII mira a favorire il recupero dei tributi e dei contributi, e la proposta era finalizzata proprio a soddisfare nella massima misura i crediti erariali e previdenziali.
Da questa convergenza tra interesse pubblico e interesse del debitore il Collegio desume in via interpretativa un obbligo dell’amministrazione di prendere posizione sulla proposta nel corso della procedura, quale corollario della leale collaborazione. Non si tratta di pronunciarsi definitivamente prima della votazione: la stessa Agenzia delle Entrate aveva aderito con riserva. Il termine di novanta giorni va inteso come sollecitatorio, poiché, se fosse tassativo, sarebbe inammissibile anche il ricorso contro il silenzio proposto dopo la scadenza, realizzandosi gli effetti di un silenzio-rifiuto.
Il confine tra libertà valutativa e obbligo di trasparenza richiedeva gli approfondimenti della fase collegiale. Mancava l’estrema urgenza per le misure monocratiche, ma la disponibilità di tempo non giustificava l’opacità nella gestione della pratica: la ricorrente aveva diritto di conoscere lo stato della pratica e di ottenere l’indicazione di un responsabile del procedimento. Il TAR ingiungeva pertanto all’INPS di trasmettere entro cinque giorni il nominativo del responsabile e una relazione sullo stato della pratica.
Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 26 marzo 2025, differiva di circa un mese i termini della procedura, richiamando il ricorso pendente davanti al TAR Brescia. Ciò conferma che all’interno della procedura di omologazione l’interesse dei creditori pubblici presenta aspetti pubblicistici, idonei ad aprire procedimenti amministrativi incidentali. In seguito ai provvedimenti, l’INPS ha preso posizione con PEC del 3 aprile 2025, ritenendo la proposta conforme ai limiti di falcidia e riservando ulteriori valutazioni al voto.
All’udienza camerale del 16 aprile 2025 le parti hanno riconosciuto che la sopravvenuta comunicazione determina la cessazione della materia del contendere, con convergenza sulla compensazione delle spese. Il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere, compensa le spese e pone il contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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