Revoca misure accoglienza illegittima per difetto contraddittorio e reddito netto (TAR Toscana n. 118 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015 ha natura fortemente discrezionale e postula un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, dovendo il richiedente essere posto in condizione di rappresentare circostanze fattuali favorevoli, in ragione delle gravi conseguenze del provvedimento. L’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti va svolto con riferimento al reddito netto del richiedente, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, poiché il parametro dell’assegno sociale richiamato dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 opera sugli importi netti. Il superamento del limite reddituale, inoltre, rileva solo se il reddito sia stabile e prevedibilmente duraturo. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la valutazione del solo reddito lordo determinano l’illegittimità del decreto prefettizio e il suo annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, era stato ammesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 ed ospitato in una struttura del sistema di accoglienza straordinaria. Con provvedimento del 21 marzo 2024 la Prefettura di Siena decretava la revoca di tali misure, sul presupposto che il richiedente avesse instaurato rapporti di lavoro con continuità e avesse percepito nel 2023 redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia dell’assegno sociale, senza avere informato l’Amministrazione delle proprie entrate.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo la lesione del principio di partecipazione procedimentale, la sproporzione della misura e la carenza di istruttoria, posto che il reddito netto era inferiore alla soglia dell’assegno sociale e l’inserimento lavorativo non aveva carattere stabile. L’Amministrazione si costituiva resistendo. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. 356/2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo procedimentale. La norma richiamata, l’art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015, consente al prefetto di revocare le misure in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti. Il provvedimento, in linea con l’art. 20, comma 4, Direttiva UE n. 2013/33/UE, riveste però carattere fortemente discrezionale e può essere adottato solo sulla base di un pieno ed effettivo contraddittorio tra Amministrazione e interessato.
Il Collegio richiama sul punto una linea giurisprudenziale consolidata: TAR Liguria, Genova, II, n. 110 del 2017; TAR Basilicata, Potenza, I, n. 109 del 2020; TAR Lazio, Roma, I, n. 11220 del 2024; TAR Toscana, Firenze, II, n. 542 del 2024. Nel caso concreto non era stata comunicata l’apertura del procedimento e la revoca era stata disposta senza alcuna possibilità di interlocuzione. Il primo motivo è dunque fondato e il provvedimento va annullato.
Anche il secondo motivo è accolto. L’Amministrazione aveva verificato il superamento dell’assegno sociale considerando il reddito lordo. Il Tribunale osserva che la valutazione va condotta sul reddito netto: l’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 142/2015 richiama l’importo annuo dell’assegno sociale e l’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 individua i redditi rilevanti al netto dell’imposizione fiscale e contributiva.
Sul punto il Collegio richiama espressamente TAR Toscana, Firenze, II, n. 1445 del 2024. Come già rilevato nell’ordinanza cautelare, il reddito netto del 2023, pari a €. 5.805,80 a fronte di un lordo di €. 6.730,68, non supera l’importo annuale dell’assegno sociale di €. 6.542,51. La condizione di revoca non ricorre. Il Tribunale aggiunge che essa può essere invocata solo in presenza di un reddito stabile e prevedibilmente duraturo, elemento che l’Amministrazione aveva omesso di verificare.
Assorbite le ulteriori censure per esigenze di economia processuale, il ricorso è accolto con annullamento del decreto prefettizio. Le spese sono compensate. In favore del difensore, ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, è liquidato l’onorario ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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