Silenzio regionale sul parere di compatibilità per grandi macchine sanitarie (TAR Puglia n. 351 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dalla legge regionale n. 9/2017 per il rilascio del parere di compatibilità regionale all’installazione di grandi macchine sanitarie è perentorio e non è neutralizzato dalla necessità di una valutazione comparativa tra più istanze. La comparazione presuppone la contestualità spaziale, per il medesimo distretto socio sanitario, e la contestualità temporale, per il bimestre di riferimento: condizioni che l’amministrazione deve allegare e provare, non presumere. In mancanza di un termine alternativo, trova applicazione il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone comunque la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il silenzio serbato oltre i termini prescritti è pertanto illegittimo e va accertato, con condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Fatto
Una società titolare di uno studio radiologico presenta in data 3 ottobre 2022 istanza di autorizzazione all’installazione di un macchinario di risonanza magnetica per uso diagnostico, ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e del regolamento regionale n. 9 del 12.08.2022. L’istanza è depositata presso gli uffici del Comune competente, che il 7 ottobre 2022 esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia e trasmette la documentazione alla Regione, richiedendo la verifica di compatibilità e il prescritto parere.
Dopo un sollecito del maggio 2023 e un riscontro regionale che differisce l’accesso agli atti all’esito dell’istruttoria, il parere non viene rilasciato. La società ricorrente agisce quindi per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto al rilascio del parere, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere. La Regione si costituisce eccependo l’inapplicabilità del termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la scansione procedimentale fissata dall’art. 7 della legge regionale n. 9/2017: il Comune richiede alla Regione la verifica di compatibilità entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; il parere regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; il Comune rilascia l’autorizzazione entro centoventi giorni dal parere favorevole. La sequenza degli atti nella specie è sufficiente: istanza del 3 ottobre 2022, trasmissione comunale del 7 ottobre, nessun provvedimento adottato alla data della decisione.
La difesa regionale eccepisce l’inapplicabilità del termine, richiamando un precedente del TAR Lecce n. 1342/2023, secondo cui la necessità di una procedura comparativa in caso di pluralità di domande neutralizzerebbe il termine. Il Collegio non condivide tale impostazione. Anzitutto la pronuncia disapplica immotivatamente un termine posto da una norma varata dalla stessa Regione nell’esercizio di una competenza propria. In secondo luogo non individua alcun termine alternativo, lasciando la conclusione del procedimento all’arbitrio dell’amministrazione, laddove troverebbe applicazione il termine generale più breve di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La previsione di un termine massimo è presidio del buon andamento della pubblica amministrazione. L’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sorge dal dovere di correttezza e buona fede e non può essere eliso dall’assenza di un termine specifico. Il Collegio richiama in proposito il TAR Lazio, Sez. II, n. 3351/2023, secondo cui l’obbligo ex art. 2 della legge n. 241/1990 sussiste ogni volta che, in relazione al dovere di buona amministrazione, sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione.
Il TAR Lecce, inoltre, non chiarisce la sussistenza delle condizioni cui la normativa regionale subordina l’obbligatorietà della valutazione comparativa: la contestualità delle domande quanto all’ambito territoriale del distretto socio sanitario e quanto al bimestre di riferimento. La DGR n. 2037/2013, al punto 5, e l’art. 3 del regolamento n. 9/2022 assumono il territorio del distretto come riferimento spaziale e richiamano le richieste trasmesse nel medesimo arco temporale. Nessuna disposizione consente di neutralizzare il termine di sessanta giorni. Nella specie il termine è abbondantemente spirato e la Regione non ha allegato alcun elemento sulla contestualità rispetto ad altre domande.
Non muta l’esito la nota regionale del 27.09.2023 con cui è stata chiesta l’integrazione documentale: la società e il Comune hanno prontamente adempiuto, con note del 29 settembre e del 5 ottobre 2023, sicché i sessanta giorni sarebbero comunque trascorsi inutilmente. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna della Regione ad adottare un provvedimento espresso entro sessanta giorni e nomina di un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, o suo delegato.
Nota della Redazione
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