Sanzione disciplinare proporzionata al ruolo del capo pattuglia (TAR Calabria n. 1806 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gravità disciplinare dell’inadempimento è generalmente direttamente proporzionale al ruolo rivestito dal dipendente nell’organizzazione dell’ufficio. Il capo pattuglia risponde a titolo proprio della vigilanza sull’operato dell’altro componente dell’equipaggio, sicché la parità di sanzione irrogata ai due non integra di per sé illogicità o disparità di trattamento. Il ritrovamento del bene smarrito, in quanto fortuito e successivo, non elide la rilevanza disciplinare della condotta, specie quando l’interesse leso attiene alla riservatezza delle comunicazioni di servizio. Il giudice amministrativo verifica la tenuta della motivazione e dell’istruttoria alla luce degli elementi documentali acquisiti, senza sostituirsi alla valutazione di merito dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, impugnava innanzi al TAR Calabria il provvedimento del Questore che gli aveva applicato la sanzione del richiamo scritto ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto n. 2, d.P.R. n. 737/1981. La contestazione riguardava la negligenza in servizio: quale responsabile della pattuglia, non avrebbe prestato la dovuta attenzione alla dotazione di reparto, cagionandone lo smarrimento.
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 13 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 25 del regolamento di servizio di cui al d.P.R. n. 782/1985, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto. Sosteneva che lo smarrimento era conseguente a un intervento urgente per l’inseguimento di due motocicli e che l’obbligo di custodia gravava sul gregario, consegnatario della dotazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla ricostruzione cronologica attestata dall’Amministrazione e non specificamente contestata. La chiamata della centrale operativa per l’inseguimento era stata diramata circa quarantacinque minuti dopo l’inizio del turno della pattuglia. Le riprese video acquisite mostravano il veicolo di servizio con la dotazione ancora sul tettuccio procedere con andatura regolare, e una seconda telecamera riprendeva successivamente la pattuglia priva della stessa.
Su questa base il Tribunale ha escluso la tesi del ricorrente: non era verosimile che la dotazione fosse stata dimenticata sul tettuccio a causa della repentina partenza dalla Questura a inizio turno. La ricostruzione documentale smentiva dunque il nesso causale invocato tra l’urgenza dell’intervento e lo smarrimento, confermando la negligenza contestata.
Quanto alla dedotta illogicità dell’equiordinazione della sanzione tra capo pattuglia e gregario, il Collegio ha osservato che la gravità disciplinare dell’inadempimento è generalmente direttamente proporzionale al ruolo rivestito nell’organizzazione, richiamando T.A.R. Marche, sez. I, 13 giugno 2025, n. 491. Il capo pattuglia ha indubbia responsabilità di vigilanza sull’operato dell’altro componente, il che giustifica l’identità del trattamento sanzionatorio.
Il Collegio ha infine escluso rilevanza al ritrovamento della dotazione da parte di un cittadino e alla sua consegna alla Questura. L’interesse dell’Amministrazione non si esaurisce nel valore materiale del bene, ma attiene soprattutto alla non divulgazione delle comunicazioni di servizio, necessariamente riservate.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per la sussistenza di elementi sufficienti, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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