Ordinanze contingibili e pericolo attuale: irrilevante il protrarsi della situazione (TAR Toscana n. 1987 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco deve riscontrare una situazione attuale di pericolo al momento dell’adozione dell’atto, non rilevando il pregresso e prolungato protrarsi della stessa: il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza. Il requisito della contingibilità non presuppone l’inesistenza di rimedi ordinari, ma sussiste anche quando sia dimostrata l’impossibilità di ricorrere ai rimedi esistenti per fronteggiare in concreto la situazione di pericolo. Non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ontologicamente incompatibile con l’urgenza di provvedere. Nell’esercizio del potere extra ordinem è irrilevante come e da quale fonte il Sindaco sia venuto a conoscenza della situazione di fatto emergenziale, rilevando solo la veridicità della stessa.

Il Fatto

Una cooperativa sociale gestisce, in forza di autorizzazione regionale, una casa di accoglienza per gestanti e madri con minori, autorizzata per cinque donne e un massimo di undici persone accolte. A seguito di sopralluoghi della Commissione Multidisciplinare AUSL, nel 2019 e nel 2020, emergono carenze strutturali e organizzative e una condizione di sovraffollamento.

Nel dicembre 2020 un accesso ispettivo rileva la presenza di diciassette persone e l’accessibilità di farmaci, anche psichiatrici, in un ambiente con minori. Il Sindaco adotta quindi un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura della struttura. La cooperativa impugna l’ordinanza e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento; a seguito di accesso agli atti propone motivi aggiunti avverso note e verbali del 2020 e del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’AUSL, convenuta in giudizio anche in relazione a propri atti. Passa poi all’esame del ricorso introduttivo, che ritiene infondato. Quanto al primo motivo, il sovraffollamento protrattosi dal 2019 e la carenza di barriere all’accesso ai farmaci integrano il presupposto per l’ordinanza. Sul requisito dell’urgenza, il Tribunale richiama TAR Campania, Napoli, V, n. 3327 del 2025: ciò che rileva è la dimostrazione dell’attualità del pericolo al momento dell’adozione, non l’epoca in cui la situazione è insorta.

Quanto alla contingibilità, richiamando TAR Basilicata, I, n. 74 del 2024 e Cons. Stato, IV, n. 4802 del 2021, il Collegio osserva che l’art. 20 del Regolamento regionale n. 2/R prevede la decadenza dell’autorizzazione, ma i relativi presupposti non risultano documentati. L’astratta configurabilità della decadenza non esclude la contingibilità in concreto. L’ordinanza è inoltre plurimotivata, sicché il richiamo degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 è di per sé idoneo a sorreggerne la motivazione.

Il Tribunale esclude poi l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, richiamando Cons. Stato, IV, n. 4511 del 2025 e Cons. Stato, I, n. 130 del 2025: le regole partecipative ex art. 7, legge n. 241/1990 sono incompatibili con l’urgenza. Il secondo motivo è infondato, poiché i farmaci avrebbero dovuto essere resi inaccessibili ai minori a prescindere dall’autosomministrazione. Il terzo motivo è parimenti infondato: ai sensi dell’art. 34, comma 4, Regolamento n. 2/R le prescrizioni sono solo eventuali, e il passaggio procedimentale non si applica all’ordinanza urgente.

Sui motivi aggiunti, il Collegio riconosce che il sopralluogo fu svolto da soggetti facenti parte della commissione d’inchiesta istituita dalla Presidente della Commissione Multidisciplinare. Ciò non integra però causa di illegittimità dell’ordinanza: nell’esercizio del potere extra ordinem rileva solo la veridicità della situazione di fatto, non contestata. Respinte le domande risarcitorie, le spese sono compensate per la peculiarità e complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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