Autotutela ex art 823 c c e prova della demanialità del bene (TAR Puglia n. 1590 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823 c.c. presuppone che l’amministrazione individui e motivi il titolo su cui fonda la pretesa demanialità o l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile. Il richiamo a un precedente giudicato non è sufficiente quando quel giudicato ha respinto l’altrui azione di rivendicazione per difetto di prova del titolo privato, senza accertare l’attuale appartenenza del bene al demanio. Per i beni non rientranti nel demanio necessario, l’art. 823 c.c. richiede inoltre l’effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio: in sua assenza il potere non può essere esercitato, con conseguente annullamento delle intimazioni allo sgombero. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di attivare gli ordinari rimedi davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
Un’antica torre di avvistamento, eretta nel 1565 a poca distanza dalla costa, è al centro della vicenda. L’Agenzia del Demanio intimava lo sgombero del fabbricato al soggetto che lo aveva ricevuto per donazione, sul presupposto di un’occupazione abusiva accertata in un sopralluogo. L’istante contestava la pretesa demanialità, richiamando le risultanze dei registri immobiliari e catastali e deducendo di essere legittimo proprietario.
Respinto il ricorso gerarchico e l’istanza di annullamento in autotutela, la controversia giungeva al giudice amministrativo attraverso un ricorso straordinario e successive trasposizioni e riassunzioni, seguite a una pronuncia del Cons. Stato che aveva annullato con rinvio la declaratoria di inammissibilità. Nel frattempo l’amministrazione intimava l’esecuzione coatta dello sgombero, impugnata con autonomo ricorso. I due giudizi, riuniti, giungevano alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’impugnazione riguarda atti autoritativi con cui l’amministrazione ha esercitato poteri di autotutela esecutiva; le vicende proprietarie e possessorie rilevano solo in via incidentale, sicché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, che ben può delibare la proprietà pubblica incidenter tantum ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a.
Nel merito, le note dirigenziali che avevano attratto la doglianza risultano superate dai successivi provvedimenti di rigetto del ricorso gerarchico e dell’istanza di autotutela, i quali non sono meramente confermativi e hanno reiterato l’ingiunzione al rilascio con nuovi assunti motivazionali. L’interesse impugnatorio si correla quindi esclusivamente a questi ultimi.
Il punto centrale è il difetto istruttorio e motivazionale. Le intimazioni si fondano su plurimi provvedimenti del giudice ordinario, tra cui la sentenza del Tribunale di Lecce del 1990 che respinse sia la domanda dell’attrice sia l’azione di rivendicazione riconvenzionale, per mancata prova del titolo di proprietà. Il Collegio rileva però che quella sentenza non contiene alcuna statuizione che accerti l’attuale appartenenza della torre al demanio marittimo; al contrario, essa precisa incidentalmente l’avvenuta sdemanializzazione tacita e l’ingresso del bene nel patrimonio dello Stato.
Quanto ai beni del patrimonio indisponibile, l’art. 823 c.c. esige la presenza di un atto di destinazione e, congiuntamente, l’effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio. Tale presupposto non è ravvisabile, né indicato negli atti impugnati. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Tribunale conclude per l’illegittimità delle intimazioni.
I ricorsi riuniti sono pertanto accolti nei limiti dell’interesse dell’istante, con annullamento delle note dirigenziali impugnate. Resta impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di attivare gli ordinari rimedi davanti al giudice ordinario. Le spese sono compensate per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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