PUMS è atto programmatico non lesivo impugnabile solo con atti attuativi (TAR Sicilia n. 2187 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile costituisce, ai sensi del DM 4 agosto 2017, uno strumento di pianificazione strategica di medio-lungo periodo, con natura programmatica, che di norma non esprime statuizioni finali e prescrittive. Le sue previsioni non incidono in modo immediato e diretto sulla sfera giuridica dei privati e non sono perciò autonomamente impugnabili. Esse divengono lesive solo quando recepite e attuate dai provvedimenti di regolamentazione del traffico: in quel momento il privato può impugnare tanto l’atto attuativo quanto la presupposta indicazione programmatica. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse avverso il solo PUMS.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di esercizi commerciali ubicati sul Viale San Martino di Messina o nelle immediate adiacenze, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 23.6.2023, con cui è stato adottato il PUMS, dolendosi della previsione di un’isola pedonale estesa da Piazza Cairoli fino a Villa Dante, inglobante l’intero viale.
Lamentano che la pedonalizzazione li priverebbe dell’accesso veicolare, con riflessi sulla clientela e sul volume d’affari. Deducono violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7, nono comma, del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, nonché mancanza della partecipazione prevista dalle linee guida ministeriali. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti e l’improcedibilità per carenza di interesse attuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni in rito. Ritiene infondata quella di inammissibilità per mancata impugnazione del PGTU: i ricorrenti non contestano la pedonalizzazione del viale “basso” né le aree pedonali temporanee già previste nel piano generale, bensì l’estensione sull’intero Viale San Martino sino a Piazza Dante. L’obiettivo PED5 del PUMS, del resto, recepisce le previsioni passate ma intende implementarne la ratio.
È invece fondata l’eccezione di carenza di interesse, della cui sussistenza il Collegio aveva dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il DM 4 agosto 2017 qualifica il PUMS come strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte di dieci anni, definisce obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica da attuarsi attraverso specifiche azioni e interventi. L’atto impugnato non esprime, quindi, statuizioni finali e prescrittive.
Quanto alla posizione dei ricorrenti, è decisivo che la previsione ritenuta lesiva sia qualificata come “pedonalità ipotizzata“, da realizzarsi per step attuativi successivi, con necessità di spostare anche la sede tramviaria. Si tratta di indicazioni programmatiche che diventano concretamente lesive solo ove recepite dalle delibere di regolamentazione del traffico.
Allo stato, le sole previsioni del PUMS, peraltro non ancora definitivamente approvato, non sono idonee a pregiudicare la sfera soggettiva dei ricorrenti. L’attuale pedonalizzazione, in vigore sino al 16 giugno 2024, trova la propria fonte nella delibera di Giunta Municipale n. 3 del 4 gennaio 2024, non impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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