Ordinanze di messa in sicurezza e principio di precauzione nel ripristino statico (TAR Toscana n. 1609 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità accertata dai Vigili del Fuoco, il Comune può legittimamente ordinare ai proprietari l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni statiche dell’immobile, in applicazione del principio di precauzione. L’ordine non richiede la preventiva individuazione delle responsabilità individuali né la distinzione tra le singole proprietà, essendo rivolto a tutti i soggetti interessati dalla vicenda. Gli accertamenti tecnici disposti successivamente, così come le sopravvenienze di fatto, non incidono sulla legittimità del provvedimento ispirato all’urgenza del provvedere. Parimenti legittima è la nota regionale che impone la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento sismico in ragione del cambio di classe d’uso dell’edificio destinato ad attività didattica.

Il Fatto

A seguito di una segnalazione, nel novembre 2022 i Vigili del Fuoco accertavano il distaccamento di intonaco dal soffitto di un’unità immobiliare e il sollevamento di mattonelle del pavimento dell’unità sovrastante, adibita ad aula di una scuola di lingue, interdicendo l’accesso alle aree interessate. Il Comune di Firenze adottava quindi un’ordinanza con cui intimava ai proprietari e alla società conduttrice il ripristino delle condizioni statiche di sicurezza delle parti poste tra i due piani.

La Regione Toscana, rilevato il cambio di classe d’uso dell’immobile per la destinazione direzionale, ingiungeva ai proprietari la valutazione della sicurezza ai sensi della normativa antisismica e delle norme tecniche per le costruzioni. I ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti, deducendo il difetto dei presupposti, l’ineseguibilità dell’ordine, l’erroneo richiamo alle norme del regolamento edilizio e l’illegittima ablazione delle facoltà partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e parziale identità soggettiva, essendo entrambi originati dalla medesima vicenda fattuale. In via preliminare dichiara inammissibile la costituzione del Condominio, che, pur qualificandosi come controinteressato, aveva concluso per l’accoglimento del ricorso senza notificare la memoria alle controparti: nel processo amministrativo è ammesso il solo intervento ad adiuvandum adesivo dipendente, non quello litisconsortile.

Nel merito, il Tribunale ritiene dirimente la vicenda fattuale posta a fondamento dei provvedimenti. I Vigili del Fuoco erano intervenuti a fronte di un pericolo concreto; il Comune prima e la Regione poi hanno esercitato i propri poteri a tutela dell’incolumità in evidente applicazione del principio di precauzione. L’ordine comunale è stato adottato nei confronti di tutti gli attori della vicenda, compreso il controinteressato, proprio a dimostrazione della finalità prudenziale dell’azione amministrativa, volta a scongiurare rischi anche solo potenziali.

La Regione ha imposto le verifiche strutturali sui solai in modo non irragionevole, richiamando l’esercizio dell’attività didattica al secondo piano, che ha comportato un calpestio eccezionale della pavimentazione. I motivi di ricorso risultano “fuori fuoco”, perché ricercano responsabilità individuali o si fondano su accertamenti postumi irrilevanti di fronte a un’azione amministrativa ispirata all’urgenza.

Quanto al richiamo normativo, l’art. 99 del regolamento edilizio comunale attribuisce all’amministrazione il potere di ordinare l’esecuzione dei lavori quando il proprietario non provveda alla manutenzione necessaria a garantire le normali condizioni di sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti, anche non visibili: il caso di specie è pienamente sussumibile in tale previsione. La consulenza tecnica preventiva costituisce un posterius rispetto alla finalità pubblicistica di eliminare la situazione di pericolo, e l’eventuale non necessità dei lavori potrà rilevare solo in un momento successivo. Parimenti irrilevante è il trasferimento della scuola, sopravvenienza non idonea a incidere sulla legittimità dei provvedimenti.

I ricorsi sono quindi complessivamente infondati e vengono rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in favore delle parti resistenti e compensazione nei confronti del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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