Ottemperanza e benefici vittime del dovere: i chiarimenti al commissario (TAR Toscana n. 1610 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta, investito della verifica dell’esecuzione di una sentenza che ha riconosciuto i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 in favore di soggetto equiparato a vittima del dovere, non può considerare esaurito il proprio incarico finché non abbia curato l’attestazione prefettizia dello status e la trasmissione all’interessato dei dati retributivi e contributivi elaborati dal C.N.A. dell’Arma dei Carabinieri. La competenza all’erogazione dei trattamenti pensionistici e fiscali appartiene all’I.N.P.S., che è rimasto estraneo ai giudizi definiti e al quale il giudicato non è opponibile. Resta pertanto a carico del ricorrente la presentazione delle domande di accesso ai benefici esulanti dalle attribuzioni dirette del Ministero dell’Interno. Il commissario riferisce al giudice solo dopo aver compiuto tali incombenti e può allora dichiarare esaurito il proprio mandato.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri in congedo, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario una condanna del Ministero dell’Interno all’erogazione di una serie di provvidenze riservate alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, oltre all’accertamento del diritto agli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/2004. Con una precedente sentenza la sezione aveva ordinato l’ottemperanza e nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un suo delegato, incaricato di verificare le iniziative assunte per dare piena esecuzione al giudicato.

Le prestazioni patrimoniali erano state erogate nelle more. Il commissario ha invece riferito che l’interessato non usufruiva dei restanti benefici previdenziali, assistenziali e fiscali. Ha quindi chiesto, ai sensi degli artt. 114, comma 7, e 112, comma 5, c.p.a., se il proprio incarico potesse ritenersi concluso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce l’ambito del mandato. Oggetto della richiesta di chiarimenti sono i benefici previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 206/2004: rideterminazione della retribuzione pensionabile, aumento figurativo dei versamenti contributivi, misura della pensione e trattamento di fine rapporto con esenzione dall’I.R.P.E.F., assistenza psicologica, adeguamento costante delle pensioni, esenzioni fiscali e sanitarie. Le altre prestazioni risultano già eseguite.

Il commissario ha accertato che la competenza sui benefici incidenti sulla pensione e sul T.F.S., sull’esenzione I.R.P.E.F. e sulla rivalutazione annua appartiene all’I.N.P.S., ferma la competenza del C.N.A. dell’Arma dei Carabinieri per l’istruttoria sui dati retributivi e contributivi. L’I.N.P.S. ha confermato di attendere una domanda dell’interessato corredata di certificazione prefettizia recante la data e il luogo dell’atto criminoso, la natura delle ferite, la patologia invalidante e la percentuale dell’invalidità.

È su questo punto che si concentrano le residue competenze del Ministero dell’Interno e, in mancanza, del commissario. Questi dovrà curare che al ricorrente venga attestata dalla Prefettura della provincia di residenza la titolarità dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e la spettanza dei benefici, in ossequio all’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale, opponibile al Ministero. Il giudice richiama sul punto la propria precedente pronuncia, secondo cui si tratta dell’erogazione di prestazioni che consegue in via automatica all’applicazione dei criteri dettati dal legislatore.

Il commissario dovrà inoltre acquisire e trasmettere all’interessato i dati elaborati dal C.N.A. occorrenti per la rideterminazione della retribuzione pensionabile e dell’aumento figurativo dell’anzianità. Resta a carico del ricorrente la presentazione all’I.N.P.S. e alle altre amministrazioni delle domande di accesso ai benefici esulanti dalle attribuzioni del Ministero. Solo dopo tali incombenti il commissario riferirà e potrà considerare esaurito l’incarico. Le spese della fase sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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