Pandemia e ordinanze regionali: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3663 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso ordinanze regionali adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i provvedimenti impugnati hanno definitivamente esaurito i loro effetti e sono stati revocati, senza che residui alcuna utilità pratica per il ricorrente. La carenza di interesse sopravvenuta opera come ragione preclusiva dell’esame nel merito, con conseguente caducazione della domanda di annullamento. In tale ipotesi la compensazione delle spese di lite risponde alla natura in rito della decisione.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti e gestori del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, hanno impugnato le ordinanze regionali n. 620 del 16.10.2020 e n. 623 del 21.10.2020, con le quali la Regione Lombardia aveva disposto la sospensione dell’attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e del gioco con slot machine presso esercizi pubblici e commerciali, prorogando l’efficacia fino al 13.11.2020.

I ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’assenza di evidenza scientifica della maggiore pericolosità del settore, nonché la disparità di trattamento rispetto ad attività ritenute parimenti idonee a favorire aggregazione. Costituitasi la Regione, questa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo il Governo confermato la misura con successivi dPCM e avendo la stessa Regione revocato le ordinanze con l’O.P.G.R. n. 624 del 27.10.2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma esclusivamente sulla questione preliminare, ritenendola assorbente rispetto ai motivi nel merito. Il ricorso per l’annullamento delle ordinanze è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i propri effetti.

La decisione non esamina quindi i vizi di eccesso di potere né le censure di disparità di trattamento, perché la caducazione degli effetti dell’atto amministrativo priva il ricorrente dell’utilità pratica connaturata all’azione di annullamento. Il giudizio amministrativo, improntato al principio dell’interesse concreto e attuale, non può proseguire quando la domanda non è più idonea a produrre un risultato utile.

Il percorso argomentativo della sentenza si colloca sul piano prettamente processuale: la revoca delle ordinanze e la loro sopravvenuta inefficacia escludono la sussistenza di quell’interesse alla decisione che costituisce condizione dell’azione dinanzi al giudice amministrativo. A tale esito il Tribunale perviene richiamando il costante orientamento in materia di misure emergenziali a efficacia temporalmente delimitata, sintetizzato nella giurisprudenza amministrativa sul punto.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, ravvisandone la ragione nella natura in rito della decisione, che non implica alcun accertamento sulla fondatezza delle doglianze. La declaratoria di improcedibilità conclude quindi il giudizio senza scrutinio del merito, lasciando impregiudicata ogni valutazione sostanziale sui provvedimenti regionali impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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