Ordinanze sindacali sul 5G e legittimazione esclusiva del Comune (TAR Sicilia n. 2129 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco in materia di installazione di impianti di telecomunicazione e di tecnologia 5G, pur essendo emanate nella veste di ufficiale di Governo, restano imputate sul piano giuridico al Comune e non allo Stato, con conseguente esclusiva legittimazione passiva dell’ente locale e estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno. Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse, così provocando la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, salvo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Giardini Naxos n. 14 del 14 aprile 2020, con cui è stata disposta la sospensione dell’utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale e negata l’autorizzazione all’installazione degli impianti correlati, in asserita applicazione del principio di precauzione. Con i motivi aggiunti ha poi impugnato la successiva ordinanza n. 34 del 3 luglio 2020, con cui il Sindaco ha confermato con parziale modifica la precedente, circoscrivendo la durata del divieto fino all’adozione del nuovo regolamento antenne.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per non rientrare il territorio comunale tra quelli interessati alla sperimentazione, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, per la rimozione in autotutela dell’ordinanza. Il Ministero dell’Interno ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e la ritiene fondata. La giurisprudenza prevalente, cui il Collegio aderisce, afferma che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali ha natura meramente formale: il Sindaco, pur agendo come ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto e della relativa responsabilità al Comune.
Il Collegio richiama sul punto il precedente del T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1780. Ne deriva l’estromissione dal giudizio del Ministero intimato.
Nel merito, tanto il ricorso principale quanto i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle dichiarazioni delle parti. Il Tribunale ribadisce che nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, venendo meno una delle condizioni dell’azione. Resta comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese, come affermato dai richiamati precedenti del T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 25 marzo 2024, n. 1162 e del Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa in ragione della novità della questione all’epoca dell’introduzione del ricorso. Il dispositivo dichiara quindi l’improcedibilità del ricorso integrato dai motivi aggiunti, previa estromissione del Ministero.
Nota della Redazione
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