Ordine di demolizione: alcun affidamento e motivazione sufficiente per atto dovuto (TAR Campania n. 3962 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: non richiede una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine non radica alcun affidamento meritevole di tutela e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere motivazionale, rafforzando piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. L’ordine è sorretto da una motivazione adeguata e sufficiente quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. La mera intenzione di presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, priva di riscontro documentale sulla concreta presentazione, è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento repressivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 37 del 17 luglio 2019 con cui il Comune di Cardito ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive di rifinitura realizzate sul territorio comunale, nonché la precedente ordinanza n. 42/06 del 19 maggio 2006, adottata ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 per opere di ristrutturazione eseguite in difformità alle denunce di inizio attività.
Il provvedimento impugnato costituisce la prosecuzione di una precedente edificazione già sanzionata con un ordine di demolizione risalente al 2006, a seguito di sequestro e di accertate difformità rispetto ai titoli abilitativi. I ricorrenti, eredi dei committenti originari, hanno dedotto la tardività dell’ordine, il difetto di istruttoria sulle dimensioni e sulla tipologia delle opere e l’intenzione di presentare istanza di sanatoria. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, incentrato sulla distanza temporale tra realizzazione delle opere e adozione dell’ordine. Il carattere abusivo dell’attività edilizia, peraltro posta in essere contravvenendo a un precedente ordine di ripristino, esclude la possibilità di apprezzare qualunque affidamento meritevole di tutela, indipendentemente dal tempo decorso.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione non necessita di esplicita motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (TAR Napoli, sez. VIII, n. 1463 del 2024). Ha inoltre ribadito che l’atto è dovuto e vincolato, con motivazione adeguata ove contenga descrizione delle opere e ragioni dell’abusività (Cons. Stato, sez. VI, n. 9756 del 2023), e che il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento (Cons. Stato, sez. I, n. 1431 del 2023).
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Corte ha osservato che l’ordinanza descrive puntualmente gli abusi da rimuovere, senza margini di dubbio sulla loro consistenza, trattandosi di opere comportanti nuove superfici e nuovi volumi. È stata quindi respinta la tesi difensiva che riduceva gli interventi a mere opere di rifinitura.
Infine, il Collegio ha ritenuto irrilevante il manifestato intento di presentare istanza di accertamento di conformità, poiché i ricorrenti non hanno prodotto alcuna documentazione attestante la concreta presentazione della richiesta di sanatoria. Il ricorso è stato respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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