Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1129 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammesso quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario, organo ausiliario del giudice, esegue la sentenza anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non si dà luogo a compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo nominale di 1.500,00 euro quale contributo per la formazione, oltre agli accessori di legge.

La sentenza, notificata al Ministero in data 22.01.2025, era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 16.10.2025. Alla notifica non aveva fatto seguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, ritualmente notificato il 29.10.2025, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione in data 22.01.2025. Il ricorso risulta notificato il 29.10.2025.

Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto prima della scadenza. Decorso tale termine senza pagamento, l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza.

La domanda è stata pertanto accolta. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Il Collegio ha precisato che l’ottemperanza non risultava dagli atti, subordinando la condanna all’eventuale esecuzione già intervenuta nelle more.

Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio scolastico regionale. Al commissario è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta dell’interessato. Lo stesso potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio dedicati e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, ma ridotte a 400,00 euro, oltre accessori e contributo unificato: il Collegio ha valorizzato la natura seriale del contenzioso e l’attività difensiva ad elevato grado di ripetitività, essendo state discusse sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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