Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3956 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il rito è correttamente attivato quando la sentenza ottemperanda sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023.

La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il titolo è quindi passato in giudicato, come da attestazione in atti. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede l’accoglimento del ricorso, la condanna al pagamento di quanto dovuto con accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione: si tratta di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., diretta all’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al caso deciso.

Il giudice verifica anzitutto la ritualità della domanda. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, così come quello di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.

Quanto al titolo, la sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il Collegio dà atto della novella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In accoglimento della domanda, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà su richiesta della ricorrente, ove perduri l’inadempimento, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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