SCIA edilizia e termine di trenta giorni nel mutamento di destinazione d’uso (TAR Molise n. 214 del 29.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che inibisce gli effetti di una SCIA edilizia adottato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, essendosi ormai consolidati gli effetti della segnalazione. Il diniego che non contenga alcuna valutazione in ordine alla presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies non è riconducibile al modello dell’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990. Ai fini dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, la zona omogenea A è esclusivamente quella definita dall’art. 2 d.m. n. 1444/1968, non la zona comunale diversamente qualificata. Il passaggio dalla destinazione alberghiera a quella di struttura ricettiva per anziani non integra mutamento rilevante della destinazione d’uso ex art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001, restando nell’ambito della categoria turistico-ricettiva.
Il Fatto
La cooperativa sociale, affidataria del ramo d’azienda relativo a un albergo in disuso, presenta il 7.04.2023 una SCIA per manutenzione straordinaria e mutamento di destinazione d’uso da attività turistico-ricettiva a casa di riposo per anziani, cui segue una seconda segnalazione per l’autorizzazione al funzionamento. Il S.U.A.P.A. provinciale, con due note del 16.05.2023, sospende il secondo procedimento e richiede il parere di conformità urbanistica al Comune.
L’Ufficio Tecnico comunale esprime parere negativo, motivato con il solo richiamo alla destinazione urbanistica dell’area (Zona Alberghi A1). Il 8.07.2023 il S.U.A.P.A. nega l’assenso all’intervento edilizio. Le società impugnano gli atti e, con motivi aggiunti, il diniego, deducendo la tardività dell’azione amministrativa e l’erroneità del parere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso assorbendo il secondo motivo. Il primo è fondato: la SCIA edilizia, ricevuta il 12.04.2023, ha consolidato i propri effetti decorso il termine di trenta giorni, mentre la richiesta di parere risale al 16.05.2023 e il diniego all’8.07.2023. Entrambi gli atti sono dunque inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990.
Il diniego, inoltre, non contiene alcuna valutazione in ordine all’eventuale presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies, sicché non può ritenersi adottato ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990.
Il Tribunale respinge l’eccezione comunale di necessità del permesso di costruire. L’intervento rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001: opere semplici, su due soli piani, senza alterazione apprezzabile della struttura. La tesi della zona omogenea A non regge: lo strumento urbanistico locale qualifica l’area come “A1” destinata ad alberghi, collocata nell’ambito di espansione, e la contrada è esterna al centro abitato. La zona omogenea A rilevante è solo quella dell’art. 2 d.m. n. 1444/1968, riferita agli agglomerati di carattere storico e artistico. Difetta quindi il presupposto dell’art. 10, comma 1, lett. c).
Fondato è anche il terzo motivo. La struttura ricettiva per anziani resta nel genus delle destinazioni turistico-ricettive ex art. 23 ter, comma 1, lett. a-bis), d.P.R. n. 380/2001: identici i servizi ricettivi, diversa solo la motivazione soggettiva del soggiorno. Neppure è sostenibile la riconduzione alla categoria residenziale. Il parere comunale, con il suo richiamo apodittico alla destinazione urbanistica, non spiega il percorso logico seguito né considera l’art. 13, comma 2, legge reg. Molise n. 30/2009, che ammette sempre il mutamento tra destinazioni ricettive, disposizione rimasta in vigore dopo la Corte cost. n. 163 del 2023. Il Collegio esclude infine che le giustificazioni difensive possano integrare in via postuma la motivazione, richiamando Cons. Stato n. 1903 del 2024. Atti annullati, spese compensate.
Nota della Redazione
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