Area non pianificata e diniego di modifica AUA per aumento quantitativi rifiuti (TAR Toscana n. 260 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree classificate come non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, ai sensi dell’art. 105 L.R. Toscana n. 65/2014 e della corrispondente disciplina del Regolamento Urbanistico, sono consentiti esclusivamente interventi sull’edilizia esistente e non sono ammesse modifiche che, pur restando entro la medesima destinazione d’uso, comportino una maggiore intensità di utilizzo dell’area. Una siffatta variazione, implicando una diversa utilizzazione delle aree libere, esige una nuova pianificazione idonea a valutare l’impatto complessivo delle attività. In presenza di un diniego plurimotivato, fondato su un parere igienico-sanitario e su un parere urbanistico autonomi, l’infondatezza della censura relativa al solo parere urbanistico determina il rigetto dell’intero ricorso, poiché l’atto si regge sul profilo immune da vizi.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un’Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la comunicazione in materia di impatto acustico e la comunicazione relativa ai rifiuti. Sul sito svolge attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni edili.

Con istanza al SUAP la società chiedeva la modifica sostanziale dell’AUA, per aumentare i quantitativi di materiale stoccabile, sia istantaneo sia annuo. La Regione Toscana adottava un decreto dirigenziale di diniego, fondato sul parere negativo dell’Azienda USL, fatto proprio dal Sindaco, e sul parere negativo del Comune in materia urbanistica, oltre che su ulteriori contributi. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al rilascio della modifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il motivo di incompetenza della Regione, dedotto sul presupposto che l’avvalimento fosse scaduto. La censura è infondata: il termine originario del 30 giugno 2020, previsto dall’art. 44-bis L.R. n. 22/2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 L.R. n. 5/2021, e l’istanza ricadeva in tale proroga.

Passando agli altri motivi, il TAR scrutinizza il terzo e il quarto. La censura sulla tardività dei pareri resi in conferenza di servizi è infondata, perché i pareri dell’Azienda USL e quello urbanistico comunale erano tutti anteriori alla convocazione della conferenza, avvenuta l’11 aprile 2022. Quanto al profilo della valutazione acustica, la censura è inammissibile per originaria carenza d’interesse: il diniego prescinde da quel profilo, qualificato espressamente come aspetto secondario rispetto ai pareri urbanistico e igienico-sanitario.

Il Collegio rileva che il diniego è plurimotivato e che le prime due censure colpiscono i due autonomi profili sui quali poggia l’atto. Esse non sono graduate, ma equiordinate: l’infondatezza di una determina il rigetto dell’intero ricorso, perché l’atto si regge comunque sul profilo immune da vizi, secondo il richiamo a T.A.R. Veneto n. 1919 del 19 dicembre 2022.

Nel merito, il parere urbanistico è legittimo. L’area, già destinata a trasformazione urbana con previsione poi decaduta, è oggi area non pianificata ai sensi dell’art. 105 L.R. n. 65/2014, con applicazione dell’art. 118 del Regolamento Urbanistico, che ammette solo interventi conservativi senza mutamento della destinazione d’uso. L’interpretazione comunale è coerente con la ratio della norma: in assenza di nuova pianificazione si escludono anche le modifiche che, entro la stessa destinazione, comportino una maggiore intensità di utilizzo, tanto più se considerevole rispetto al pregresso. Il secondo motivo è quindi infondato e l’esame del primo diviene superfluo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *